Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che pur sapendo che la controparte era assistita da un difensore la contatti direttamente con l’intento, peraltro, di concludere con la stessa un accordo transattivo, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, che l’incontro abbia prodotto o meno i suoi effetti. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 19 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137