Le decisioni del C.d.O. vengono pubblicate mediante deposito in segreteria e successivamente notificate all’interessato mentre non c’è nessuna norma che imponga in tale procedimento l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine della seduta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza […]