Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 90