Il provvedimento con cui il C.d.O. dispone la cancellazione del praticante dall’elenco dei soggetti abilitati al patrocinio non è impugnabile sia perché non rientrante nell’elenco tassativamente previsto, ex r.d.l.. n. 1578/33, degli atti soggetti ad impugnazione davanti al C.N.F. e sia perché tale delibera è atto dovuto e ha mera funzione di accertamento della decorrenza del termine di sei anni previsto dalla legge per l’esercizio del patrocinio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 22 gennaio 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Patrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso per revocazione presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 27/34) perchè non iscritto all’albo speciale in quanto sospeso e che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 aprile 2004).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 20 giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto perchè tardivo (ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 7 giugno 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Cricrì), sentenza del 19 ottobre 2007, n. 143
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 20 giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto perchè tardivo (ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 3 marzo 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 21 settembre 2007, n. 119
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 20 giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto perchè tardivo (ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 6 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 21 settembre 2007, n. 112
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Attività contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, di cui aveva curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di utilizzare informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. Infatti la norma che disciplina il conflitto di interessi e che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale è volta ad assicurare che il mandato professionale possa essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza e garantire che il rapporto fiduciario e il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere incrinato da successivi incarichi professionali assunti dallo stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 agosto 2005).
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Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che riceve somme in acconto, omette di svolgere il mandato ricevuto e trattenga per sé le somme avute in ragione e per l’espletamento del mandato stesso, omettendo altresì di informare il cliente sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per dieci mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O – Ricorso al C.N.F. – Richiesta di audizione per l’acquisizione di un ulteriore mezzo di prova – Ipotesi di inammissibilità.
Nel procedimento disciplinare svolto davanti al C.N.F. non sono ammessi nuovi mezzi di prova salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica presso il proprio studio e non nel domicilio eletto – Notifica a mezzo posta – Destinazione dell’atto – Validità della notifica.
La notifica della decisione disciplinare del C.d.O. effettuata a mezzo posta presso lo studio del professionista e non nel suo domicilio eletto non produce alcuna nullità e viene sanata se l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo e l’incolpato abbia proposto, nei termini, tempestivo gravame avverso la stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 dicembre 2005).
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Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Valutazione discrezionale del C.d.O. – Accertamento successivo autonomo del C.N.F. – Legittimità.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale non è di per sé da escludere per la presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti e può altresì essere autonomamente accertato e valutato dal C.N.F. anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal C.d.O. a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione di fonti di prova sorte anche dopo la decisione del C.d.O., non ostando, peraltro, a tale valutazione la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. In materia di accesso a particolari professioni, infatti, è costituzionalmente legittima (come affermato dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 311/1996) la previsione di requisiti attitudinali e di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell’attività, e desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale ma che configurino violazioni della disciplina positiva e delle regole deontologiche. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione per mancanza del requisito della condotta nei confronti del professionista che da praticante aveva svolto attività non consentita, aveva suggerito al cliente la precostituzione di prove false, aveva introdotto in carcere e poi ceduto dosi di sostanze stupefacenti e aveva intrattenuto rapporti di familiarità e di stretta amicizia con ambienti della malavita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 19 gennaio 2007).