Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 11 dicembre 2002) Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15