La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali ma è sufficiente che valuti la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 dicembre 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza di procedimento disciplinare e penale per gli stessi fatti – Sospensione del procedimento disciplinare – Necessità.
In tema di rapporti tra giudizio disciplinare e penale, vista l’efficacia di giudicato della sentenza penale ex art. 653 c.p.p. come modificato dall’art. 1 legge n. 97/2001, qualora sia pendente, nei confronti dell’incolpato anche il procedimento penale per i medesimi addebiti contestati dal C.d.O., il procedimento disciplinare, conformemente al nuovo indirizzo delle S.U. della Suprema corte di cassazione, deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino a quando non intervenga sentenza penale irrevocabile. (Nella specie è stato sospeso il giudizio disciplinare aperto nei confronti dell’avvocato accusato anche in sede penale di appropriazione indebita e truffa aggravata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 dicembre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di indipendenza – Avvocato nominato arbitro – Precedente rapporto di clientela con una delle parti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur avendo avuto o avendo rapporti professionali con una delle parti in causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 gennaio 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e indipendenza – Assunzione di pratiche tramite agenzia – Accaparramento di clientela – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma pratiche per il tramite di una agenzia e svolga attività professionale senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere una ipotesi di non consentito accaparramento di clientela. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 ottobre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Richiesta di compensi al cliente ammesso al gratuito patrocinio – Omessa comunicazione al cliente di non essere iscritto nell’elenco degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di comunicare alla parte di non essere iscritto nell’elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio e chieda al cliente ammesso al patrocinio a spese delle stato il pagamento di una parcella fatta vistare dal C.d.O. nella forma della parcella ordinaria del difensore di fiducia. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in sostituzione della sospensione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 16 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 187
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Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa o particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 16 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 187
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Norme deontologiche – Dovere di difesa – Omessa presenza in udienza – Omessa comunicazione al giudice dell’impedimento a partecipare – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di espletare il mandato ricevuto non partecipando all’udienza per la difesa della parte assistita ed omettendo, altresì, di comunicare al giudice il proprio impedimento. (Nella specie, in considerazione del fatto che l’avvocato ha successivamente prodotto, a giustificazione dell’impedimento, un certificato medico in cui si attestava uno stato febbrile che gli impediva di partecipare, la sanzione dell’avvertimento è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 luglio 2004).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Documenti d’udienza – Inserimento di bozza di decisione all’insaputa del giudice e del collega di controparte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che inserisca tra i documenti di causa del fascicolo d’udienza un floppy contenente una bozza di decisione favorevole alla parte rappresentata mettendo quindi a disposizione del magistrato, in modo subdolo e capzioso, argomentazioni non autorizzate. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 5, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 dicembre 2005).
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Richiesta di rinvio d’udienza – Richiesta per impedimento dell’incolpato – Omessa decisione sul punto – Nullità.
E’ nulla la decisione dell’organo disciplinare che non abbia valutato e motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, per motivi di salute, prodotta dall’imputato, così violando il diritto di difesa dello stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).