L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie (art. 46 co. 7 cdf). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024