Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 439 del 23 novembre 2024

  • La giovane età e l’inesperienza dell’incolpato possono mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

    La giovane età dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 392/2024, CNF n. 133/2023, CNF n. 212/2011, CNF n. 61/2011, CNF n. 60/2010, CNF n. 18/2007, CNF n. 115/2006, CNF n. 286/2004, CNF n. 75/2004, CNF n. 210/2003, CNF n. 174/2003, CNF n. 115/2003, CNF n. 83/2003, CNF n. 22/2003, CNF n. 206/2002, CNF n. 189/2002, CNF n. 182/2002, CNF n. 83/2002, CNF n. 21/2002, CNF n. 16/2002, CNF n. 203/2001, CNF n. 75/2001, CNF n. 6/2001, CNF n. 258/2000, CNF n. 252/2000, CNF n. 134/2000, CNF n. 69/2000, CNF n. 10/2000, CNF n. 224/1999, CNF n. 57/1988.
    Per un’ipotesi in cui, invece, la giovane età dell’incolpato ha comportato non la mitigazione ma l’aggravamento della sanzione, cfr. CNF n. 69/2013.

  • L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 25 del 7 marzo 2023.

  • La richiesta (minacciosa) di ritrattare una testimonianza

    Costituisce violazione dell’art. 55 cdf nonché del generico dovere di probità e decoro, lealtà e correttezza il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti sostanzialmente minacciosi con i testi di controparte al dichiarato fine di ottenere la ritrattazione di una deposizione sfavorevole alle ragioni dei propri assistiti e anticipando una richiesta risarcitoria tale da suscitare preoccupata reazione e giustificato timore nei destinatari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Rapporto con i testimoni: il divieto di forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti

    L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (art. 55 cdf). In particolare, il termine “suggestioni” va interpretato nel senso da ricomprendere ogni atteggiamento che possa influenzare la volontà del testimone inducendolo a rendere dichiarazioni compiacenti. Integra quindi violazione del precetto deontologico qualsiasi agire che possa in qualunque modo interferire, alterandola, sulla spontanea e libera rappresentazione della realtà del testimone. In ciò rientra ogni prospettazione idonea ad intimorire il teste o qualsiasi suggestione o pressione che prefiguri vantaggi quali conseguenza delle dichiarazioni rese o da rendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • I rapporti tra l’avvocato dell’imputato e la persona offesa dal reato

    Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto (art. 55 cdf). Tali principi attengono al dovere di lealtà processuale a cui l’avvocato è sempre tenuto per il ruolo svolto nella giurisdizione, giacché il bene tutelato dalla norma non è soltanto la corretta amministrazione della giustizia, ma il corretto esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo messo in pericolo o leso da sollecitazioni di qualsiasi tipo atte ad indirizzare il contenuto di testimonianze, dichiarazioni o ritrattazioni rivolte a chi sia privo di adeguata assistenza e difesa tecnica (Nel caso di specie, l’avvocato si era prestato a convincere un teste a rimettere le querele e a ritrattare la propria deposizione con una controdichiarazione predisposta “nei minimi particolari”, facendogli così affermare falsamente, con forzature o suggestioni, che le precedenti dichiarazioni non corrispondessero al vero, con conseguente commissione del reato di autocalunnia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Il valore probatorio della sentenza penale in sede disciplinare (qualora il suo giudicato non sia vincolante per il giudice della deontologia)

    L’acquisizione della sentenza penale che si fondi sull’accertamento di specifiche circostanze è, di per sé idonea ad attribuire rilievo probatorio alle stesse in altro processo senza che sia necessario acquisire le prove ivi raccolte o ripetere le stesse e gli accertamenti già compiuti. Elemento probatorio che, al pari delle altre prove documentali o testimoniali, deve essere sempre oggetto di quella autonoma valutazione dell’organo disciplinare che costituisce il presupposto fondante dell’abbandono da parte della nuova legge professionale n. 247/2012 della pregiudizialità penale (Nel caso di specie trattavasi di sentenza penale di prescrizione del reato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria. Da ciò discende che non è possibile sostenere l’esistenza di un diritto alla ammissione della prova pieno ed incondizionato in capo all’incolpato stante che nell’ambito del procedimento disciplinare la valutazione sulla ammissibilità delle prove richieste va operata attraverso un giudizio di effettiva utilità delle stesse in relazione alle altre prove ed elementi di prova di cui l’organo disciplinare già dispone ed alla pertinenza e rilevanza delle circostanze, o almeno dei temi di prova, su cui i testi dovrebbero deporre.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024