Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 53 del 10 marzo 2025

  • Concorso di illeciti deontologici: la sanzione disciplinare è comunque unica

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 53 del 10 marzo 2025

  • Successione di norme deontologiche nel tempo e favor rei: quando è superfluo individuare la normativa più favorevole per l’incolpato

    Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum). Tuttavia, in sede di Legittimità può prescindersi dall’effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 53 del 10 marzo 2025

  • I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto, anche prima delle “aggravanti” in senso tecnico

    A più piena garanzia dell’incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →). Tuttavia, anche nel sistema codicistico previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 53 del 10 marzo 2025

  • L’omessa restituzione della documentazione al cliente

    L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che, ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario, trattandosi di comportamento assai disdicevole e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 50 del 27 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 451/2024, CNF n. 413/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 41/2024, CNF n. 179/2018, CNF n. 241/2017, CNF n. 213/2017, CNF n. 41/2017, CNF n. 204/2016, CNF n. 140/2016, CNF n. 138/2016, CNF n. 215/2014, CNF n. 223/2013, CNF n. 190/2011.

  • La formazione di false sentenze costituisce violazione grave dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà

    Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato falsi provvedimenti giudiziari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per tre anni).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 52 del 3 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per la falsificazione di:
    — provvedimenti giudiziari (CNF n. 46/2025, CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
    — atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
    — relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
    — contratti e documenti (CNF n. 421/2024, CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 70/2021, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
    — libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
    — quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 422/2024, CNF n. 62/2021)
    — procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
    — titoli di credito (CNF n. 137/2018)
    — carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018)

  • Le false o mancate informazioni al cliente è un illecito di natura permanente

    L’omessa, inesatta o incompleta informazione al cliente (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) costituisce illecito deontologico di natura permanente, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione (art. 56 L. n. 247/2012) deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente, ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 52 del 3 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 33/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 411/2024, CNF n. 363/2024, CNF n. 341/2024, CNF n. 340/2024, CNF n. 282/2024, CNF n. 127/2024, CNF n. 262/2023, CNF n. 262/2022, CNF n. 106/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2014.

  • L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 52 del 3 marzo 2025

    NOTE:
    1) In senso conforme, CNF n. 29/2025, CNF n. 137/2024, CNF n. 190/2023, CNF n. 101/2023, CNF n. 28/2023, CNF n. 31/2023, CNF n. 106/2022, CNF n. 99/2022, CNF n. 92/2022, CNF n. 34/2021 ,CNF n. 241/2020, CNF n. 201/2012, CNF n. 205/2006.
    2) In senso conforme, CNF n. 33/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 411/2024, CNF n. 358/2024, CNF n. 353/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020.

  • Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 51 del 3 marzo 2025

  • Cancellazione dall’albo a domanda dell’interessato: in sede di gravame, il CNF può determinarne una diversa decorrenza

    In tema di cancellazione amministrativa dall’albo (nella specie, su domanda dell’interessato per sopravvenuta incompatibilità professionale), il CNF può determinare, in sede di gravame, la data di decorrenza della cancellazione stessa, eventualmente precedente e diversa rispetto a quella indicata dal COA (nella specie, l’ordinaria efficacia della relativa delibera consiliare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 48 del 27 febbraio 2025