Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il termine per il deposito delle decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
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[importante] La prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi al CDD dopo la sospensione per “pregiudizialità” penale
Qualora il procedimento disciplinare dinanzi al CDD sia stato sospeso ex art. 54 co. 2 L. n. 247/2012 (cioè allorché, agli effetti della decisione, sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale), la successiva relativa riattivazione del giudizio può avvenire in ogni tempo, giacché nessun termine (tantomeno a pena di decadenza) è all’uopo previsto né dall’Ordinamento forense (L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933, Reg. CNF n. 2/2014) né dal codice di procedura penale (quivi eventualmente applicabile, in quanto compatibile, ex art. 59 L. n. 247/2012 e art. 10 Reg. CNF n. 2/2014), mentre dinanzi al CDD non trova in ogni caso applicazione l’art. 297 cpc che, per la riassunzione in sede civile, prevede il termine perentorio di tre mesi.
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini, specificamente riferiti al nuovo ordinamento forense.
Con riferimento all’orientamento affermatosi nella previgente disciplina (che riteneva applicabile l’art. 297 cpc), cfr. CNF n. 219/2022, Cass. n. 19030/2021, Cass. n. 11419/2021, CNF n. 12/2021, CNF n. 249/2016, Cass. n. 8572/2015, Cass. n. 11908/2014. -
Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore
L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 44 del 27 febbraio 2025
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 44 del 27 febbraio 2025
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La rilevanza istruttoria in sede disciplinare delle prove raccolte nel processo penale
Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 44 del 27 febbraio 2025
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Sospeso l’avvocato che si difenda dal procedimento disciplinare calunniando i consiglieri
Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che denunci infondatamente come reato l’avvio e l’istruzione di un procedimento disciplinare a suo carico (Nel caso di specie, l’incolpato aveva infondatamente denunciato per abuso d’ufficio i consiglieri COA e CDD che avevano dato impulso ad un procedimento disciplinare nei suoi confronti, peraltro poi conclusosi con l’accertamento della sua responsabilità deontologica. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 44 del 27 febbraio 2025
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Procedimento disciplinare: la trasmissione degli atti al CDD da parte del COA non costituisce esercizio di una mera facoltà ma è un atto dovuto
Dopo aver ricevuto una denuncia o un esposto disciplinare, il COA trasmette immediatamente gli atti al CDD (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014), senza alcuna discrezionalità in proposito, poiché gli è preclusa la possibilità di un vaglio preliminare circa l’eventuale infondatezza della notizia di (potenziale) illecito deontologico, la cui valutazione è infatti funzionalmente rimessa in via esclusiva al CDD.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 44 del 27 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 140/2024, CNF n. 5/2017, CNF parere n. 80/2015.
In particolare, l’obbligo di cui in massima si è espressamente ritenuto sussistere anche nel caso in cui:
1) l’esposto sia manifestamente infondato (CNF n. 140/2024, CNF parere n. 37/2019, CNF parere n. 80/2015);
2) sia già intervenuta archiviazione di analoga precedente notizia (CNF parere n. 72/2016, CNF n. 71/2014, CNF n. 43/2010);
3) sia già maturata la prescrizione disciplinare (CNF n. 207/2019). -
Espressioni offensive o sconvenienti: la “condotta sconsiderata e irriguardosa”
Attribuire a controparte, in sede difensiva, una “condotta sconsiderata e irriguardosa” è una espressione che può risultare poco felice e inopportuna, perché eccessivamente polemica, ma di per sè non è offensiva ex art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → e non travalica i limiti segnati dai doveri di probità, lealtà, correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 45 del 27 febbraio 2025
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Procedimento disciplinare: una lombosciatalgia non giustifica la rimessione in termini
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, i quali tuttavia non sono integrati da una lombosciatalgia, che non è infatti idonea a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore necessari affinché operi l’istituto in parola (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto tardivamente il ricorso al CNF, ma aveva richiesto di essere rimesso in termini producendo un certificato medico attestante una «lombosciatalgia acuta» con prescrizione di due giorni di riposo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda di rimessione in termini, non ricorrendone i presupposti di Legge).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 43 del 27 febbraio 2025