Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’individuazione del “limite alternativo” alla permanenza dell’illecito deontologico

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 364/2024, CNF n. 324/2024.

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione di un consigliere titolare con un consigliere diverso da un supplente della medesima sezione CDD

    In tema di procedimento disciplinare, in ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari della Sezione CDD non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all’interno della Sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti (art. 20 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, la violazione di tale norma non è causa di invalidità della decisione CDD, se comunque assunta nel rispetto del quorum previsto e dei requisiti soggettivi di incompatibilità, giacché il procedimento stesso è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del relativo procedimento (Nella specie, il Consigliere titolare della Sezione CDD era stato sostituito non da un supplente della stessa ma da un diverso Consigliere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della decisione CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi specificamente riferiti alla sostituzione di un consigliere titolare con un consigliere diverso da un supplente della medesima sezione CDD.
    Sul principio secondo cui gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento dinanzi al CDD stante la sua natura amministrativa, cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n. 4840/2025.

  • Decisione disciplinare: necessaria e sufficiente la firma del Presidente e del Segretario

    La decisione disciplinare del CDD (rectius, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli artt. 59 lett. l della l. n. 247/2012 e 26 Reg. CNF n. 2/2014) è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, e non (anche) dal relatore/estensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 19260/2023, CNF n. 46/2023, CNF n. 259/2022.

  • Illecito richiedere un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta (art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →), cioè se la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesta a titolo di compenso professionale la somma di € 557.751,13, ancorché da parametri forensi fossero dovuti circa € 44.000).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 56 del 10 marzo 2025

  • Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

    Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, l’incolpato era stato prosciolto da uno degli addebiti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato la sanzione della censura irrogata dal Consiglio territoriale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 56 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 390/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018.
    In arg. cfr. pure CNF n. 488/2024 e CNF n. 209/2022.

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 56 del 10 marzo 2025

  • Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

    La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 56 del 10 marzo 2025

  • L’illegittimo frazionamento del credito professionale nei confronti del proprio ex cliente

    Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro di cui all’art. 66 cdfArt. 66 cdf – Pluralità di azioni nei confronti della controparteL’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La…Leggi il testo completo → (“Pluralità di azioni nei confronti della controparte”) l’avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, abusi degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, intraprendendo plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito, così aggravando la posizione debitoria del proprio ex cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti, a nulla rilevando in contrario la possibile successiva riunione dei procedimenti stessi giacché la responsabilità deontologica di una condotta può emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque non censurato (Nel caso di specie, il professionista aveva introdotto distinti procedimenti giudiziari nei confronti di uno stesso soggetto per il proprio compenso professionale, nonostante la sostanziale unicità del rapporto obbligatorio tra le parti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cassi, rel. Scarano), sentenza n. 55 del 10 marzo 2025

  • Procedimento disciplinare: i CDD hanno natura amministrativa

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli degli ordini territoriali, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. In particolare, i Consigli locali svolgono i relativi compiti nei confronti dei professionisti che formano l’ordine forense, quindi all’interno del gruppo che essi costituiscono e per la tutela della classe professionale, cosicché la funzione disciplinare che a tali organi compete è, dunque, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza all’ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cassi, rel. Scarano), sentenza n. 55 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023.

  • Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante

    L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare, del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell’atto medesimo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cassi, rel. Scarano), sentenza n. 55 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016.