Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025

  • L’errore materiale non è causa di nullità della delibera del Consiglio territoriale

    La presenza di meri refusi o di imprecisioni terminologiche non determina la nullità della delibera del Consiglio territoriale, trattandosi di mero errore materiale, ove non siano tali e tanti da pregiudicare l’intelligibilità della decisione stessa, sia nella sua parte motiva che in quella dispositiva (Nel caso di specie, l’errore riguardava il codice fiscale indicato nella delibera di cancellazione dal registro praticanti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 72 del 22 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306.

  • La mancata (immediata) allegazione del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità del ricorso al CNF

    L’art. 59 co. 1 del R.D n. 37/1934 pone a carico del ricorrente l’onere di allegare copia del provvedimento impugnato, sicché in difetto di tale tempestiva allegazione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, non rilevando peraltro quale possibile sanatoria del vizio in parola l’eventuale successivo deposito del provvedimento stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 73 del 22 marzo 2025

  • L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

    In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 71 del 22 marzo 2025

  • La rilevanza disciplinare delle espressioni gratuitamente offensive di natura razzista

    Costituisce violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che utilizzi, nella copertina del proprio fascicolo di studio, epiteti razzisti o comunque offensivi nei confronti della controparte (nella specie indicata con l’epiteto “negro”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025

    NOTA:
    In arg. cfr. pure CNF n. 22/2025, CNF n. 214/2024.

  • [importante] Espressioni sconvenienti e offensive: l’art. 52 cdf riguarda solo quelle negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale

    L’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → circoscrive la condotta sanzionabile all’uso di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale. Conseguentemente, una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta ivi censurata esclusivamente nel caso in cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o all’esercizio dell’attività professionale. Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, viene in rilievo l’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025

    NOTA:
    In arg. si rileva un contrasto in giurisprudenza. Infatti, cfr. da ultimo CNF n. 64/2025 secondo cui “il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli «scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale» riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense”.

  • Omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025

    NOTE:
    In senso conforme, CNF n. 63/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
    In arg. cfr. pure CNF n. 65/2025 (secondo cui al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito disciplinare, deve ritenersi che, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare vada individuato, al più tardi, nel momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale) e CNF n. 340/2024 (secondo cui il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973).

  • Procedimento disciplinare: l’astensione e la ricusazione di un componente della Sezione CDD determinano l’inutilizzabilità dei precedenti atti compiuti in dibattimento

    A seguito dell’astensione di un componente della Sezione o del provvedimento che accoglie la sua ricusazione, è necessario che il CDD dichiari l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla Sezione della quale era componente il membro ricusato/astenuto ex art. 9 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014.(1) Tuttavia, in analogia con quanto previsto dall’art. 42 co. 2 c.p.p., l’astensione/ricusazione non comporta automaticamente la nullità/inefficacia degli atti compiuti dall’astenuto/ricusato, essendo all’uopo necessaria una valutazione in concreto, dipendente tanto dalle ragioni di astensione/ricusazione quanto dalla tipologia di atto posto in essere, sicché gli atti compiuti dal giudice ricusato/astenuto ben possono conservare efficacia anche nel nuovo giudizio da celebrarsi innanzi al giudice “immacolato”.(2)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025

    NOTE
    1) In senso conforme, CNF n. 412/2024.
    2) A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

  • Non basta querelare, fare un esposto o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione

    La pendenza di giudizio civile, disciplinare, penale attivato dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025

    NOTE:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.

  • L’inosservanza di un provvedimento del giudice

    Il mancato adempimento in ordine al pagamento di somma portata in sentenza integra illecito disciplinare (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritto e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 160/2014.