Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La rilevanza deontologica dei mancati pagamenti non è limitata all’inadempimento contrattuale

    La violazione deontologica di cui all’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → non riguarda soltanto le obbligazioni “assunte” ex contractu ma anche quelle risarcitorie ovvero ex delicto, giacché scopo della norma è quello di tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per non aver adempiuto all’obbligo di risarcire il danno all’ex cliente, a cui era stato condannato con sentenza definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, e fermo comunque il disposto dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita inoperatività dell’art. 64 cdf secondo cui -in thesi- il credito de quo avrebbe natura “risarcitoria” e pertanto non darebbe luogo ad una “obbligazione assunta” verso clienti o terzi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti ma è ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 463/2024, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024.

  • L’omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senson conforme, da ultimo, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.

  • Procedimento disciplinare: la correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione

    In sede disciplinare, per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Infatti, nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

  • La responsabilità disciplinare nel caso di appello improcedibile

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, per un errore non scusabile, promuova un’azione giudiziaria (nella specie, un appello) dichiarata improcedibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’individuazione del “limite alternativo” alla permanenza dell’illecito deontologico

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 364/2024, CNF n. 324/2024.

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione di un consigliere titolare con un consigliere diverso da un supplente della medesima sezione CDD

    In tema di procedimento disciplinare, in ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari della Sezione CDD non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all’interno della Sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti (art. 20 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, la violazione di tale norma non è causa di invalidità della decisione CDD, se comunque assunta nel rispetto del quorum previsto e dei requisiti soggettivi di incompatibilità, giacché il procedimento stesso è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del relativo procedimento (Nella specie, il Consigliere titolare della Sezione CDD era stato sostituito non da un supplente della stessa ma da un diverso Consigliere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della decisione CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi specificamente riferiti alla sostituzione di un consigliere titolare con un consigliere diverso da un supplente della medesima sezione CDD.
    Sul principio secondo cui gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento dinanzi al CDD stante la sua natura amministrativa, cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n. 4840/2025.

  • Decisione disciplinare: necessaria e sufficiente la firma del Presidente e del Segretario

    La decisione disciplinare del CDD (rectius, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli artt. 59 lett. l della l. n. 247/2012 e 26 Reg. CNF n. 2/2014) è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, e non (anche) dal relatore/estensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 19260/2023, CNF n. 46/2023, CNF n. 259/2022.

  • Illecito richiedere un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta (art. 29 co. 4 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →), cioè se la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesta a titolo di compenso professionale la somma di € 557.751,13, ancorché da parametri forensi fossero dovuti circa € 44.000).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 56 del 10 marzo 2025

  • Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

    Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, l’incolpato era stato prosciolto da uno degli addebiti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato la sanzione della censura irrogata dal Consiglio territoriale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 56 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 390/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018.
    In arg. cfr. pure CNF n. 488/2024 e CNF n. 209/2022.