L’impugnazione delle decisioni del C.d.O. è consentita solo all’interessato, cioè all’iscritto che sia il titolare del predetto rapporto, ed al pubblico ministero, quale rappresentante degli interessi della collettività. Pertanto è inammissibile per mancanza di legittimazione processuale il ricorso da parte di un terzo estraneo. (Nella specie il ricorso era stato presentato da un avvocato terzo […]