Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La mancata restituzione di quanto ricevuto in deposito fiduciario

    La mancata restituzione di documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione del dovere di lealtà in via generale disposto dall’art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, trattavasi di titoli cambiari ricevuti dall’incolpato in deposito fiduciario a garanzia di un pagamento rateale da eseguirsi in favore del suo cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

  • Sull’obbligo di pagare il domiciliatario

    Ove la parte assistita non adempia, commette illecito disciplinare l’avvocato che violi l’obbligo di soddisfare le prestazioni direttamente affidate ai colleghi, quand’anche ciò dipendesse da un calo dei guadagni di studio, che infatti non elimina la responsabilità disciplinare del professionista, ma al più può valutarsi ai fini della graduazione della pena.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

  • La c.d. clausola di impugnazione

    La decisione disciplinare non deve necessariamente contenere l’avviso circa la possibile impugnazione avanti il CNF e dei termini della stessa, incombendo sull’incolpato-condannato in primo grado l’onere di conoscere gli strumenti di gravame.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

    NOTA:
    Sulla c.d. “clausola di impugnazione” cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 20

  • L’assenza delle sottoscrizioni in calce alla copia notificata della decisione disciplinare

    L’assenza di sottoscrizione del Presidente, del Segretario e dell’Estensore sulle copie notificate della decisione non è causa di invalidità, occorrendo soltanto che l’originale sia sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e non certo la copia ad uso notifica.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 9 aprile 1996, n. 42

  • Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria

    Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza ex art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 28 c.d.f. cit. non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto in giudizio un proprio fax, qualificato come riservato personale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’ avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • Le due ipotesi vietate dall’art. 28 codice deontologico

    Il divieto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → riguarda due distinte e diverse ipotesi: 1) la corrispondenza tra colleghi qualificata espressamente come tale, ossia “riservata”, e ciò, a prescindere dal suo contenuto oggettivo e dalla sua più o meno rilevante pregnanza in ordine alla decisione della lite; 2) la corrispondenza che, pur non essendo qualificata espressamente come “riservata”, contenga proposte transattive scambiate tra colleghi (così rafforzando ed ampliando il divieto, nella prospettiva, meritevole di tutela, di favorire iniziative di mediazione e di conciliazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • La ratio dell’art. 28 codice deontologico

    Il fondamento del principio generale enunciato dall’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (“divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”) è, all’evidenza, quello di assicurare all’avvocato, nel corso del giudizio ma anche nella fase precedente, la possibilità di interagire (nel preminente interesse del cliente) anche per iscritto con il collega di controparte in piena libertà e senza il timore che la corrispondenza scambiata possa essere utilizzata in giudizio, mediante sua produzione o divulgazione, così da danneggiare la parte rappresentata, essendo ovvio che, se una siffatta guarentigia non sussistesse, ne risulterebbe limitata e pregiudicata la sua sfera d’azione e , in particolare, la possibilità di iniziative conciliative, risultandone così mortificata una delle funzioni più qualificanti (quella, appunto, tesa alla conciliazione della lite) dell’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • Il divieto di assumere incarichi contro ex-clienti può estendersi oltre il biennio precedente

    Il canone fissato dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso ed in concreto la sussistenza del conflitto di interessi e quindi dell’illecito (Nel caso di specie, il professionista -già alle dipendenze dell’INPS- aveva agito giudizialmente contro l’Istituto a distanza di diversi anni).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 37

  • L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

    E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934 perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 9
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. FLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 135
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 117
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 108
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 21 luglio 2009, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 giugno 2009, n. 61
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 249
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 172
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 6 novembre 2008, n. 150
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 30
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 224
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 207
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 199
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Bassu), sentenza del 8 novembre 2007, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 108

  • Inammissibile il ricorso al CNF sottoscritto da difensore privo di mandato speciale

    In tema di appello innanzi al CNF, l’incolpato può farsi assistere da un avvocato, purché questo sia: 1) iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D. n. 1578/1933: 2) munito di procura speciale (a margine o in calce al ricorso medesimo, ovvero contenuta nella forma notarile in atto separato ed allegato) ex art. 60 del R.D. n. 37/1934, la cui mancanza costituisce vizio insanabile che determina l’inammissibilità dell’impugnazione precludendo ogni esame nel merito.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41