I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310 -
La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia
I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.
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Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni offensive
L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
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Illecito accusare (indimostratamente) di falso volontario il CTU
L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari (doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza) e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, nei cui confronti deve pertanto astenersi dall’esprimere giudizi di disvalore personale e professionale, specie se trascritti in atti giudiziali (Nel caso di specie, l’avvocato aveva dedotto a verbale di udienza che la relazione del CTU avrebbe affermato dolosamente il falso in quanto “frutto di risentimenti”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
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Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310 -
Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
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La delibera del COA che dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47. -
La delibera del COA che dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47. -
La decisione del COA sull’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF
Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84