Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista, l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al Consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La minaccia di adire le vie legali
La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva scritto al Consiglio dell’Ordine minacciando un’azione civile per il caso di cui non avesse ricevuto a breve la comunicazione della chiusura della fase istruttoria del suo procedimento disciplinare).
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L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
NOTA:
In senso conforme, oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008), anche Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19. -
La ratio delle incompatibilità con la professione forense
La ratio della disciplina dettata dalla legge professionale in materia di incompatibilità risiede nell’esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell’avvocato nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio ed il decoro dell’Ordine dal discredito certamente derivante da ogni violazione dell’irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e libertà di determinazione anzidette.
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Dipendente publico part time: la normativa comunitaria non osta alle incompatibilità con la professione di avvocato
Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati.
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Le incompatibilità professionali non soggiacciono ai cd diritti quesiti
Il legislatore è libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, e la sua discrezionalità non incontra il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Va, pertanto, ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt. 1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità (Nel caso di specie, l’appellante aveva lamentato l’asserita irragionevolezza dell’art. 3 legge prof. con riferimento all’avvocato dipendente pubblico con contratto part-time).
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La ratio delle incompatibilità con la professione forense
Le attività il cui esercizio è ritenuto incompatibile, a norma dell’art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, con le professioni forensi non sono caratterizzate dalla professionalità, ossia dalla normalità del loro esercizio in vista dell’attitudine a produrre reddito, bensì dalla idoneità ad incidere negativamente sulla libertà del professionista, idoneità che può, di volta in volta, derivare dall’essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell’esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero, infine, dai poteri che esse comportano su chi le esercita”; ne consegue che l’attività subordinata (pubblica o privata) deve certamente dirsi incompatibile con l’iscrizione all’albo, per difetto del requisito dell’indipendenza, dovendo ravvisarsi la ratio di un siffatto principio nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati nella difesa del cliente, requisiti la mancanza dei quali incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista.
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Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF
Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47. -
La mancata notifica al p.m. dell’atto d’avvio del procedimento di cancellazione
La mancata notifica al pubblico ministero dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione non rende nullo il provvedimento successivamente adottato, atteso che al predetto organo, munito di autonomo potere di impugnazione, va notificata la sola deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del procedimento amministrativo.