Il reclamo avverso i risultati delle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44, è ammissibile una volta che sia stato tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contradditorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, i quali – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato
E’ nulla, per lesione del diritto di difesa dell’incolpato, la decisione disciplinare del COA che violi il principio di corrispondenza tra fatto contestato e comportamento sanzionato.
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Il dovere di competenza e di diligenza nell’adempimento del mandato professionale
Presupposti impliciti dell’attività professionale sono la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita (Nel caso di specie, il professionista è stato ritenuto responsabile per aver consigliato al cliente un’impugnazione avverso una sentenza in realtà completamente assolutoria).
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Espressioni sconvenienti e offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310 -
La sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti
In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
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La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia
I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.
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Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310 -
La deontologia processuale tutela l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia
I doveri deontologici relativi allo svolgimento di attività processuali nei confronti dei colleghi si fondano su principi dell’etica professionale che non tutelano soltanto gli interessi e i diritti delle parti direttamente coinvolte nelle violazioni, ma anche l’interesse della società al corretto esercizio della funzione che l’avvocato è chiamato a svolgere nell’amministrazione della giustizia; ne deriva che eventuali violazioni sono perseguibili indipendentemente dalla reazione dei soggetti nei confronti dei quali sono commesse.
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Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni offensive
L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
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Illecito accusare (indimostratamente) di falso volontario il CTU
L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari (doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza) e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, nei cui confronti deve pertanto astenersi dall’esprimere giudizi di disvalore personale e professionale, specie se trascritti in atti giudiziali (Nel caso di specie, l’avvocato aveva dedotto a verbale di udienza che la relazione del CTU avrebbe affermato dolosamente il falso in quanto “frutto di risentimenti”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87