Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La successiva modifica della sospensione cautelare dalla professione
Sussiste la perdurante possibilità di adeguare il provvedimento cautelare alle effettive esigenze sopravvenute, sicché la sospensione ex art. 43 L.P. può essere prorogata ovvero adottata nuovamente, ove la situazione già emersa al momento della sua prima adozione, successivamente si connoti di diversa, maggiore o minore, gravità.
NOTA:
In senso conforme, seppur riferita al procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass. SSUU 22570/2011. -
Sospensione cautelare dalla professione: la necessaria motivazione sullo strepitus fori
La semplice pronuncia di una sentenza penale di primo grado a carico di un avvocato, quand’anche di essa sia stata data notizia giornalistica, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il COA deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare del COA per difetto di motivazione).
NOTA:
In senso confore, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52. -
Principio di specialità e sanzione disciplinare
Gli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (dovere di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza) enunciano principi fondamentali della professione forense che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (Nel caso di specie, l’avvocato aveva esercitato la professione in periodo di sospensione disciplinare. Il COA di appartenenza lo aveva quindi cumulativamente sanzionato sia per la violazione dell’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → sia per quella degli art. 5 c.d.f. e art. 6 c.d.f., irrogandogli così la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto il periodo di sospensione a mesi due).
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All’avvocato sospeso è inibito anche l’esercizio (continuativo) della professione in via stragiudiziale
Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto (Nel caso di specie, l’avvocato cautelarmente sospeso aveva inviato 3 lettere di messe in mora).
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Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione
Per la responsabilità disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della propria condotta non è necessaria, essendo infatti sufficiente la volontarietà dell’azione che ha portato al comportamento deontologicamente scorretto, mentre l’intensità del dolo rileva solo per la misura della sanzione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17. -
Chi sottoscrive offese pronunciate da terzi ne assume la paternità
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti od offensive in scritti difensivi, ancorché questi siano stati predisposti da terzi ed egli si sia esclusivamente limitato a sottoscriverli, perché, così facendo, ne ha comunque assunto la piena paternità.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 131
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Il diritto di critica non giustifica accuse gratuitamente offensive
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore (Nel caso di specie, l’avvocato aveva auspicato, in modo irridente e provocatorio, che il magistrato frequentasse una scuola di perfezionamento al fine di non incorrere in errori di diritto).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 131
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I soggetti attivamente legittimati all’impugnazione al CNF
Legittimati a proporre l’impugnazione avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati (ad esempio l’esponente o denunciante) non è ammissibile.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 30. -
Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione non è impugnabile al CNF
Il provvedimento di archiviazione, adottato dal Consiglio territoriale a conclusione dell’istruttoria preliminare, non costituisce atto impugnabile avanti al CNF: stante il principio generale di tassatività, in subiecta materia l’impugnazione è infatti consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il suddetto decreto di archiviazione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MORLINO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.