E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso il provvedimento del COA di liquidazione degli onorari (c.d. opinamento o parere di congruità), in quanto gli atti impugnabili davanti al Consiglio Nazionale sono soltanto quelli tassativamente previsti dalla legge e riguardano, otre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli Albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Conigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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I soggetti legittimati attivamente ad impugnare le decisioni dei COA
Legittimati a proporre l’impugnazione avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile.
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
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Iscrizione all’albo ed incompatibilità sopravvenuta
L’art. 16 del R.D. n. 1578/1933, nel prevedere che debba essere sempre ordinata la cancellazione dall’albo quando vengano a mancare i titoli o i requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, non esclude che la legge possa prevedere cause sopravvenute, rispetto al tempo dell’iscrizione, di incompatibilità con l’esercizio della professione (Nel caso di specie, un dipendente pubblico part time già iscritto all’albo professionale, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 339/2003 non aveva optato tra il mantenimento dell’iscrizione e la conservazione del rapporto di pubblico impiego come stabilito dall’art. 2 Legge cit., sicché il COA di appartenenza ne aveva disposto la cancellazione, ritenuta lecita dal CNF).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Grimaldi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 36
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Ricorso al CNF: l’incolpato può farsi assistere da un avvocato (cassazionista)
Nel ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense l’incolpato può farsi sempre assistere – a norma dell’art. 60, 4° comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – da altro avvocato munito di mandato speciale, purché iscritto nell’Albo speciale previsto dall’art. 33 della Legge Professionale (e cioè nell’Albo degli Avvocati abilitati a difendere avanti alle Magistrature Superiori).
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Inammissibile l’appello al CNF presentato personalmente dall’avvocato sospeso, radiato o cancellato
Nel ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense l’incolpato può difendersi da se medesimo, se in possesso dello jus postulandi, per essere ancora iscritto nell’Albo professionale; perde pertanto tale jus postulandi l’avvocato che sia stato cancellato o radiato dall’albo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto personalmente ricorso al CNF avverso la decisione con cui il COA locale ne aveva disposto la cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’appello inammissibile).
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La rilevanza disciplinare dell’inadempimento professionale
Commette illecito deontologico l’avvocato che, per negligenza professionale, depositi tardivamente un atto giudiziario (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso al TAR, dichiarato inammissibile perché depositato fuori termine. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 2 marzo 2012, n. 28
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L’omessa fatturazione di compensi percepiti
L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito disciplinare.
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Il denunciante può essere escusso come testimone
Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato e il P.M.; è pertanto legittima l’audizione del denunciante offeso quale testimone.
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La corroborazione istruttoria dei fatti denunciati
La versione dei fatti fornita dall’esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali, ivi compresa la non contestazione dell’incolpato.