In tema di procedimento disciplinare, il ricorso al C.N.F. va depositato presso gli uffici del COA territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità dell’appello (Nella specie, il ricorso era stato presentato direttamente al CNF).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Obbligo di corrispondere con il collega e (inevaso) impegno della controparte di avvisarlo personalmente
E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, di non prendere accordi con la controparte né comunque a partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito; tale obbligo sussiste anche in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.
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E’ illecito notificare copia semplice della sentenza personalmente alle controparti
Pone in essere un comportamento contrario all’obbligo nascente dall’art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →, il professionista che faccia notificare copia semplice della sentenza direttamente alle controparti costituite e non al Collega che le rappresenti, giacché, trattandosi di copia semplice priva di ogni valenza giuridica processuale e/o negoziale, la notifica ha natura di normale comunicazione epistolare, che, come tale, deve essere indirizzata al Collega per l’obbligo di cui al ridetto art. 27.
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La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato
Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
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La cessazione della materia del contendere nel giudizio avanti al CNF
La revoca del provvedimento impugnato da parte del COA locale fa venir meno l’interesse all’impugnazione con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Nella specie trattavasi di sospensione cautelare).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. DEL PAGGIO ), sentenza del 22 settembre 2012, n. 127
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Il termine per la notifica all’interessato della decisione del COA è ordinatorio
Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126
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Avvocati stabiliti e c.d. abuso del diritto comunitario
L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE, la cui disciplina soggiace però al principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto, che consiste nella volontà di ottenere, nel rispetto meramente formale delle regole, un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art.33, co.5, della Costituzione) derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (rel. tutti i Consiglieri), parere del 23 febbraio 2011, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 17. -
Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria
In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi in Spagna e che, dopo appena 4 mesi dall’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid”, aveva appunto richiesto l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo forense italiano).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 22 settembre 2012, n. 126
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 marzo 2012, n. 17; Consiglio Nazionale Forense (rel. tutti i Consiglieri), parere del 23 febbraio 2011, n. 33; Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 17. -
La cessazione della materia del contendere nel giudizio avanti al CNF
La rinuncia al gravame da parte del ricorrente così come la revoca del provvedimento impugnato da parte del COA locale fa venir meno l’interesse all’impugnazione con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 settembre 2012, n. 125
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L’inosservanza del termine di decadenza per l’impugnazione
Il termine (nella specie, 20 giorni ai sensi dall’art. 50, co. 2, R.d.l. 27 novembre 1933, n.1578) previsto per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio territoriale è perentorio, sicché la sua inosservanza rende il ricorso inammissibile.