Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’articolo 45 r.d. n. 1578/33, per la comparizione e difesa dell’incolpato, o la mancata documentazione attestante la convocazione del professionista è sanata dalla presenza dello stesso in udienza e dallo svolgimento della sua difesa.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare davanti al COA e violazione del termine di comparizione
La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al C.d.O. locale impedisce che, in presenza di una diversa disciplina, si applichino automaticamente ad esso le norme proprie del procedimento giurisdizionale; pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli art. 45 r.d. n. 1578/33 e 47 r.d.l. n. 37/34, non è applicabile analogicamente l’art. 163 bis c.p.c. e quindi la concessione all’imputato di un termine di comparizione minore a dieci giorni non determina la nullità del procedimento.
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Il requisito della specificità dei motivi dell’appello al CNF
E’ inammissibile il ricorso al CNF privo degli specifici motivi d’appello.
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L’appello tardivo al CNF è inammissibile
E’ inammissibile il ricorso al CNF presentato oltre i termini di legge per l’impugnazione (Nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933).
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I presupposti per il ricorso al CNF a mezzo difensore
E’ inammissibile il ricorso al CNF sottoscritto dal difensore iscritto nell’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in difetto della preventiva procura rilasciata dal ricorrente.
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Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione
L’interesse ad impugnare una sentenza o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione del COA di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3. -
Il rapporto dell’avvocato con i testimoni: i requisiti dell’illecito
Affinché la condotta sia deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 52 c.d.f.Art. 52 cod. prev. – Rapporti con i testimoni.L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà…Leggi il testo completo →, è necessaria la concorrenza di tre condizioni: che l’avvocato (i) si intrattenga con i testimoni, (ii) facendo uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, (iii) funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione con cui il COA locale lo aveva sanzionato per aver ricevuto la teste nel proprio studio. Il CNF, rilevato che l’avvocato non aveva in realtà forzato psicologicamente la teste per ottenerne una dichiarazione compiacente, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso).
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L’eventuale rilevanza deontologica della stipula di contratti invalidi
Ai fini della valutazione deontologica della condotta dell’avvocato che abbia predisposto o stipulato un contratto nullo per violazione della legge, non può prescindersi dalla concreta analisi della causa di invalidità eventualmente afferente al contratto medesimo con la conseguenza che l’accertamento della liceità del negozio consente di escludere la responsabilità dell’incolpato (nella specie è stato accolto il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell’Ordine basato sull’erronea qualificazione di un contratto quale patto commissorio).
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E’ ordinatorio il termine per la notifica della decisione del COA all’incolpato
Il termine di quindici giorni indicato dall’art. 50, co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O. ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
Anche il termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo, ha natura ordinatoria: Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 -
Avvocati stabiliti e c.d. abuso del diritto comunitario
L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE, la cui disciplina soggiace però al principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto, che consiste nella volontà di ottenere, nel rispetto meramente formale delle regole, un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art.33, co.5, della Costituzione) derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50