Va respinto il ricorso che si limita a riproporre le tesi difensive esposte innanzi al consiglio territoriale senza addurre elementi nuovi, tali da indurre a mutare il giudizio già espresso.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento non è impugnabile al CNF
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19, oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). -
Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA ed esercizio del diritto di difesa
Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità. -
La rilevanza in sede disciplinare del patteggiamento penale
La sentenza penale di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) rileva ai fini disciplinari quale vera e propria sentenza di condanna, cui sono ricollegabili tutti gli effetti tipici ad essa collegati, e presuppone un accertamento di responsabilità dell’imputato in ordine al reato addebitatogli in quanto, nel momento in cui si induce a presentare la richiesta, lo fa solo per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della propria libertà che prevede possa derivare dalla condanna irrogata all’esito del giudizio.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62
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Il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa e non giurisdizionale
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per la mancanza in capo al predetto organo dei requisiti di imparzialità e terzietà richiesti, costituendo lo stesso organismo un’associazione di professionisti in concorrenza con l’incolpato, avuto riguardo alla non pertinenza dei parametri evocati, riferibili alla sola attività giurisdizionale.
Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)
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Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF
Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47. -
Il decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale
L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62
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L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, per la configurabilità dell’illecito disciplinare è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, essendo in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento, ben può rappresentarsi le stesse conseguenze.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61
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La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti
L’avvocato ha il dovere di collaborare con il C.O.A. che gliene faccia richiesta per l’attuazione di finalità istituzionali, quali l’attività disciplinare, sicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l’invito pur nelle ipotesi di contemporanea pendenza di indagine penale per gli stessi fatti, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità, giacché il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, nonché Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011. -
La previa comunicazione al collega da querelare non contrasta con l’obbligo di segretezza
La comunicazione al collega dell’iniziativa di sporgere querela e di iniziare un procedimento nei suoi confronti non si può considerare una violazione dell’obbligo di segretezza, ma anzi la corretta informazione al collega perché possa discolparsi, ricorrere alla bonaria definizione della vertenza, e comunque tutelare i propri diritti.