Violare la legge penale, con condotta non colposa, da parte di un avvocato concretizza l’illecito di cui all’art. 9 cdf, venendo leso il dovere di dignità, probità e decoro. Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017