Categoria: Giurisprudenza CDD

  • L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente

    Viola i doveri di probità (art. 5 CDFArt. 5 cdf – Condizione per l’esercizio dell’attività professionaleL’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.Leggi il testo completo →), correttezza (art. 6 CDF), fedeltà (art. 7 CDF), diligenza (art. 8 CDF), adempimento fiscale e previdenziale (art. 15 CDF), informazione (art. 40 CDF), corretta gestione del denaro altrui e rendiconto (art. 41 CDF), restituzione di documenti (art. 42 CDF) nonché il divieto di indebita compensazione (art. 44 CDF) l’avvocato che
    A) omette di riferire di avere direttamente incassato le spese di soccombenza e di avere trattenuto i relativi importi senza fornire alcun rendiconto al proprio cliente e senza dare riscontro alle numerose richieste di appuntamento e di chiarimenti rivolte dal proprio assistito.
    B) omette di procedere alla regolare fatturazione dei compensi ricevuti;
    C) omette di restituire, nonostante le richieste del cliente, la documentazione ricevuta per l’espletamento dell’incarico professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Ricci), decisione n. 37 del 23 giugno 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • Il mancato pagamento della tassa di iscrizione al COA

    Viola gli artt. 16 comma 3 e 70 comma 4 CDF l’avvocato che omette il pagamento della tassa di iscrizione al competente Ordine.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 45 del 21 settembre 2017

    Sanzione: CENSURA

    NOTA:
    Il medesimo CDD (dec. n. 62/2018) ha applicato la SOSPENSIONE DI TRE MESI nel caso in cui alla violazione di cui alla massima si era aggiunto il mancato invio del mod. 5 per più anni.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Vìola l’obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (l’art. 64 CDF – già art. 59 CD previgente) l’avvocato che si sottrae ad esso in modo reiterato e grave per l’entità degli importi dovuti in forza di sentenza definitiva.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Panni), decisione n. 47 del 25 settembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’inadempimento al mandato professionale

    Vìola gli artt. 9, 11, 12, 14 e 26 commi 1 e 3 CDF (corrispondenti agli artt. 5, 6, 35, 8, 12 e 38 CD previgente) l’avvocato che non adempie al mandato ricevuto e accettato, ritardando per anni il compimento del proprio lavoro e chiedendo continue proroghe accompagnate da inutili promesse, mai mantenute.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Panni), decisione n. 75 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA

  • Compensazione: i limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla controparte a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

    Incorre in violazione deontologica l’avvocato che trattenga la somma inviata da controparte soccombente in un giudizio promosso dal cliente senza che ne ricorrano le condizioni previste all’art. 41 CD previgente (ora, art. 30 CDF), quanto meno per la somma capitale liquidata a favore del cliente ed, inoltre, viola l’art. 44 CD previgente (ora, art. 31 CDF), compensando in modo improprio e senza il consenso della parte assistita somme ricevute dalla stessa con somme liquidate in sentenza a carico della controparte.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Sandri), decisione n. 50 del 27 settembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO

  • Chi subentra nella difesa, anche se stragiudiziale, deve subito avvisare il collega sostituito

    Viola i doveri di lealtà, correttezza e colleganza (artt. 19 e 45 CDF) l’avvocato che, essendo subentrato quale nuovo difensore, omette di informare tempestivamente il collega precedentemente incaricato dell’avvenuta revoca dell’incarico, cosicché quest’ultimo proseguiva nella propria attività difensiva; nonché omette di attivarsi affinché venissero soddisfatte le prestazioni svolte dal collega cui era subentrato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Pantanali), decisione n. 51 del 25 settembre 2017

    Sanzione: AVVERTIMENTO

  • Amministratore di sostegno: l’indebita appropriazione di somme del beneficiario

    Vìola gli artt. 5 comma 1 (dovere di probità), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza), 41 CD previgente (artt. 9, 12 e 30 CDF) l’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gentili, rel. Gonelli), decisione n. 56 del 23 ottobre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DICIOTTO MESI

  • Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo strettamente necessario

    Viola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, l’avvocato che trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell’importo ricevuto a titolo del risarcimento del danno).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Monaldi, rel. Pantanali), decisione n. 66 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI

  • L’esercizio della professione in periodo di sospensione

    Vìola gli artt. 9, 4 comma 2 e 36 CDF l’avvocato che assume incarichi professionali durante il periodo di sospensione (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, deliberata da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Pantanali), decisione n. 67 dell’11 dicembre 2017

    Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI

  • Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello

    Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, pur avendone ricevuto espresso mandato, l’avvocato aveva tuttavia omesso di proporre appello avverso la sentenza, che diventava pertanto irrevocabile).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 77 del 4 dicembre 2017

    Sanzione: CENSURA