Viola i doveri di correttezza, lealtà, dignità e decoro di cui all’art. 5 CD previgente (art. 9 CDFArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e art. 22 CD previgente (art. 38 CDFArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo →), l’avvocato che registra a insaputa di un collega e senza averne comunque acquisito il consenso, le conversazioni intercorse con il medesimo.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 63 del 8 ottobre 2018
Sanzione: AVVERTIMENTO
NOTA:
Per l’estensione del divieto in parola all’ipotesi di telefonata in viva voce alla presenza di terzi, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7.