Categoria: Evidenza

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere CDD non comporta la rinnovazione del dibattimento

    La sostituzione di un consigliere della Sezione disciplinare (nella specie, il relatore) nel corso del procedimento, non comporta la rinnovazione dell’istruttoria e del dibattimento ai sensi dell’art. 525 cpp, che non si applica ex art. 59, lett. n, L. n. 247/2012. Infatti, il procedimento dinanzi al CDD è pacificamente di natura amministrativa cosicché non possono trovare applicazione le norme sull’immodificabilità del collegio giudicante che valgono esclusivamente in sede giurisdizionale penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

  • [IMPORTANTE] I diversi termini per impugnare al CNF i provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi

    Secondo quanto disposto dalla Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012), i termini per presentare ricorso al CNF avverso i provvedimenti del COA in materia di iscrizione albi, elenchi e registri risultano differenti:
    • 20 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di iscrizione (art. 17, comma 7, quarto periodo);
    • 10 giorni per impugnare l’inerzia del COA che non abbia provveduto, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 17, comma 7, quinto periodo);
    • 60 giorni per impugnare la cancellazione dall’albo (art. 17, comma 14);
    • 30 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di reiscrizione (considerato il rinvio all’art. 61, disposto dall’art. 17, comma 18).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

  • La reiscrizione a seguito di radiazione dall’albo

    Il professionista sanzionato con la radiazione (art. 53 L. 247/2012) può chiedere di essere nuovamente iscritto all’albo secondo il procedimento ordinario (art. 17, co. 15, L. 247/2012), ma l’istanza di reiscrizione non può essere proposta prima di cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, e non oltre un anno da tale termine quinquennale (art. 62, co. 10, L. 247/2012), con la precisazione che la radiazione diventa esecutiva:
    1) il giorno successivo alla vana scadenza del termine per l’impugnazione al CNF della decisione del CDD (art. 61 L. 247/2012)
    ovvero:
    2) il giorno successivo alla notifica della sentenza CNF che rigetti l’impugnazione avverso la decisione del CDD (art. 62, co. 2, L. 247/12).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

  • L’avvocato, quale pilastro del nostro sistema giurisdizionale, è soggetto a valutazioni deontologiche particolarmente rigorose

    L’avvocato, quale pilastro del nostro sistema giurisdizionale, nonché garante e custode dei diritti e delle libertà, assolve alla funzione di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa (così come mirabilmente scolpito all’art. 24 della Costituzione), donde la diversità e l’assoluta peculiarità del ruolo sociale e costituzionale dell’avvocatura impone certamente un maggiore rigore e severità nella valutazione del requisito soggettivo della condotta irreprensibile anche rispetto ad altre categorie professionali (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione al registro praticanti per difetto del requisito della condotta irreprensibile di un soggetto che aveva invece ottenuto l’iscrizione nell’albo dei Commercialisti. Sulla scorta di tale diversità di trattamento, l’interessato proponeva quindi impugnazione al CNF che, anche in applicazione del principio di cui in massima, rigettava il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 64 del 13 marzo 2024

  • Modifica al codice deontologico in materia di equo compenso

    Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n. 275 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 03/05/2024), con la quale ha introdotto l’art. 25-bis cdfArt. 25-bis cdf – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compensoAi sensi e per gli effetti della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richies…Leggi il testo completo → in materia di equo compenso:
    «Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso).

    1. L’avvocato non puo’ concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
    2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita’ della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
    3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.»
  • Il COA di Terni formula due quesiti, collegati tra loro.

    Con il primo quesito, chiede di sapere se possa disporsi la cancellazione d’ufficio dell’iscritto in caso di sopravvenuta perdita del requisito della condotta irreprensibile di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale.
    Con il secondo quesito, chiede di sapere se l’avvenuta condanna definitiva in sede penale possa giustificare la cancellazione d’ufficio laddove – per i medesimi fatti di cui alla sentenza di condanna – l’iscritto sia già stato attinto da sospensione disciplinare e l’abbia già scontata.

    Al primo quesito può essere data risposta affermativa, alla luce del chiaro disposto dell’articolo 17, comma 12 della legge professionale e della giurisprudenza domestica (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 27 marzo 2023).
    Al secondo quesito non è possibile dare risposta, in quanto la valutazione dell’incidenza dell’avvenuta condanna sulla permanenza del requisito della condotta irreprensibile rientra nella discrezionale valutazione del COA, alla luce delle concrete circostanze del caso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 21 febbraio 2024

  • Mancata informazione al cliente: il dies a quo prescrizionale nel caso di revoca o rinuncia del mandato

    La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è un illecito disciplinare permanente, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta omissiva ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Altieri), sentenza n. 262 del 28 novembre 2023

  • Scuole Forensi: l’esito negativo dell’esame finale impone al COA il diniego del certificato di compiuto tirocinio

    1) Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell’Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l’omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

    2) La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l’80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

    3) Sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell’Ordine, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati l’impugnazione della valutazione dell’esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del TAR e non del CNF.

    4) Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il potere-dovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell’atto impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 258 del 24 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 257 del 24 novembre 2023.

  • La cancellazione (amministrativa) dall’albo dell’avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno

    La sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art. 17, commi 1 e 2, della L. 247/2012 necessario per l’iscrizione all’Albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa. Peraltro, a nulla rileva in contrario l’eventuale pendenza del reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare, in quanto immediatamente esecutivo ex artt. 403 e 407 c.c. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera di cancellazione dall’albo disposta dal COA di appartenenza di un avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno, con provvedimento del GT che peraltro espressamente disponeva una limitazione alla capacità di svolgere l’attività professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 256 del 14 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216.

  • Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare non va detratto dal CDD al momento della quantificazione della sanzione (ma dal COA in sede di sua esecuzione)

    Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell’eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all’organo competente per l’esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è iscritto l’avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione dell’incolpato circa l’asserita illegittimità della sospensione disciplinare irrogatagli dal CDD, in quanto la stessa -correttamente- non decurtava il periodo di sospensione cautelare già scontata dal medesimo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, sul computo, da parte del COA di appartenenza, del c.d. “presofferto” in sede di esecuzione della sanzione disciplinare cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022.
    Inoltre, sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma).
    Infine, per la previgente disciplina (art. 43 RDL n. 1578/1933), cfr. invece Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Orlando), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 171, secondo cui l’eventuale “presofferto” mitiga(va) direttamente la sanzione così rideterminata “in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.”.