Categoria: Evidenza

  • Dosimetria della sanzione: le “circostanze aggravanti” dell’illecito deontologico non presuppongono una specifica contestazione all’incolpato

    I criteri di commisurazione della sanzione di cui all’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → non attengono né all’an né al quomodo della condotta illecita, ma piuttosto alla valutazione della sua gravità, sicché non costituiscono elementi essenziali della fattispecie sanzionatrice, né integrano circostanze attenuanti e aggravanti in senso tecnico, ossia elementi accidentali dell’illecito, di talché sono di norma sottratti all’onere, per il titolare del potere sanzionatorio, di previa e specifica contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 7530/2020, Cass. n. 1609/2020, Cass. n. 11933/2019, CNF n. 27/2022, CNF n. 29/2021, CNF n. 19/2021.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

    L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 134 del 5 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 55 del 13 maggio 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 113 del 25 giugno 2022.

  • La possibile rilevanza disciplinare della sentenza penale di prescrizione del reato

    Ancorché alla sentenza penale (irrevocabile) che dichiari di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non possa essere riconosciuta, in sede disciplinare, l’efficacia di cui all’art. 653 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, il giudice della deontologia può comunque tener conto delle prove acquisite in sede penale (nella specie, dichiarazioni testimoniali e dello stesso imputato), nonché delle motivazioni della sentenza penale stessa, specie allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in primo dal giudice penale mentre il giudice del gravame confermava le condanne risarcitorie disposte dal giudice di prime cure e, in un paio di passaggi motivazionali, affermava: «Tuttavia, nonostante debba ritenersi ampiamente dimostrata la responsabilità dello [RICORRENTE] per il delitto in contestazione, la sentenza dev’essere riformata, essendo il predetto estinto per intervenuta prescrizione …»; «la ritenuta responsabilità del prevenuto, comporta la conferma della statuizioni civili»).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 219 del 30 Novembre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023

  • La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale

    Il procedimento disciplinare può essere sospeso a tempo determinato, per un periodo complessivo non superiore a due anni, allorché, agli effetti della decisione, sia ritenuto indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale (art. 54 co. 2 L. n. 247/2012). Tale sospensione riguarda anche il corrispondente termine di prescrizione, che peraltro prescinde dalla utilizzazione o meno degli atti del procedimento penale ai fini della decisione disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione del ricorrente, secondo cui la sospensione della prescrizione in parola sarebbe subordinata alla successiva rilevanza processuale degli atti penali in sede disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

  • Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

    Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, per uno dei due illeciti commessi dall’incolpato si era compiuta la prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato la sanzione della sospensione minima irrogata dal Consiglio territoriale per entrambi gli addebiti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023

    NOTA:
    In senso confome, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 57 del 13 Maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente, il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) è illecito di natura permanente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023

  • La Corte di Cassazione non può mitigare o aggravare la sanzione disciplinare irrogata dal CNF

    La Corte di Cassazione non può mitigare o aggravare la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Nazionale forense, giacché la determinazione dell’entità della sanzione disciplinare adeguata e proporzionata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.

    Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 20650 del 17 luglio 2023