Art. 25-bis cdf – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

  1. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore:
    a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie;
    b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
    c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.1
  2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1 siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.2
  3. Il divieto di cui al primo comma e l’obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.3
  4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Note

Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 275, del 23 febbraio 2024, pubblicata 2 nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2024, n. 103, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 24 novembre 2023.
Con la predetta delibera n. 275, del 23 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto ad introdurre una specifica disposizione deontologica in materia di rispetto della normativa sull’equo compenso (il nuovo art. 25-bis). La modifica è entrata in vigore il 2 luglio 2024, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  1. Comma modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 959 del 23 gennaio 2026, pubblicata 3 nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 5 febbraio 2026, n. 29, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 dicembre 2025.
    Il testo precedente del comma 1 così recitava: «L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti».
    La modifica è entrata in vigore il 6 aprile 2026, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ↩︎
  2. Comma modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 959 del 23 gennaio 2026, pubblicata 4 nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 5 febbraio 2026, n. 29, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 dicembre 2025.
    Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a modificare il comma 2 sostituendo le parole: «il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso», con le parole: «con i clienti di cui al comma 1».
    La modifica è entrata in vigore il 6 aprile 2026, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ↩︎
  3. Comma inserito con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 959 del 23 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 5 febbraio 2026, n. 29, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 dicembre 2025.
    Con la predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto ad inserire il nuovo comma 3 ed a rinumerare, di conseguenza, il precedente comma 3.
    La modifica è entrata in vigore il 6 aprile 2026, decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ↩︎