Nell’istituire, ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012, l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) di cui all’art. 80 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, il COA non può stabilire un numero massimo di materie in cui gli avvocati ivi iscritti possano patrocinare, giacché tale limitazione, da un lato, non trova giustificazione in alcuna norma di legge e, dall’altro, appare sostanziare un vulnus del diritto inviolabile di difesa, delle condizioni di parità ex art. 24 e 1 Cost., delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché delle norme europee, in quanto limita il diritto di scelta degli assistiti di avere il proprio avvocato di fiducia, che potrebbe seguire i clienti anche in altre materie collegate o connesse, per rivolgersi ad un avvocato sconosciuto, semplicemente perché il suo nominativo non può essere inserito in quella determinata materia (Nel caso di specie, il COA aveva previsto un limite di 3 materie di competenza per l’iscrizione nell’elenco del PSS).
Categoria: Evidenza
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Il divieto di divulgare il nominativo di clienti e parti assistite non può essere aggirato riproducendo -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- articoli di stampa che diano quell’informazione
Nelle informazioni al pubblico, l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano, ex art. 35 co. 8 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →. Tale divieto, peraltro, sussiste anche qualora il nominativo del cliente dello Studio sia già di dominio pubblico, né può essere aggirato con l’escamotage di riprodurre -in modo enfatico, autocelebrativo e promozionale- l’informazione stessa già eventualmente data da media e terzi in genere, ovvero soggetti non tenuti al rispetto delle norme deontologiche forensi, che altrimenti verrebbero inaccettabilmente eluse (Nel caso di specie, l’avvocato aveva riprodotto a fini promozionali sul proprio sito internet e relativa newsletter la notizia di stampa che riferiva l’assistenza legale prestata dall’incolpato stesso in una complessa acquisizione societaria, con dettagli anche sui nominativi delle parti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 294 del 5 luglio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. De Michele), sentenza del 24 settembre 2005, n. 126. -
Cassazione con rinvio: la mancata o tardiva riassunzione dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale
La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 89 del 22 marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023. -
I protocolli locali non possono penalizzare gli avvocati fuori Foro
Pur assunti per fini di buona amministrazione e nell’ambito della leale cooperazione istituzionale tra COA e uffici giurisdizionali, i regolamenti, i protocolli e le intese locali (come da prassi proliferata soprattutto negli ultimi anni, inizialmente per far fronte all’emergenza pandemica) non devono costituire ostacolo al libero esercizio dell’attività professionale da parte del singolo avvocato, in ossequio ai generali principi di par condicio, libera circolazione e concorrenza, di talché l’iscrizione ad un determinato COA circondariale non può assurgere ad elemento discriminante o, comunque, penalizzante ai fini dell’esercizio pieno dell’attività professionale da parte degli avvocati fuori Foro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 87 del 22 marzo 2024
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’individuazione della sanzione applicabile in concreto
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
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Inadempimento al mandato professionale: l’individuazione del momento in cui l’avvocato deve restituire, in tutto o in parte, il compenso già incassato per attività poi non svolta
Nel caso di inadempimento al mandato, l’avvocato è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme ricevute e relative ad attività non espletata, ma tale obbligo -anche deontologico- non sorge immediatamente e automaticamente a fronte della richiesta del cliente che gli contesti di non avere adempiuto correttamente agli obblighi discendenti dall’assunzione del mandato. L’Avvocato, infatti, legittimamente trattiene dette somme, che sarà tenuto a restituire (oltre eventuali danni) solo successivamente ad una declaratoria giudiziale che lo abbia dichiarato inadempiente e che lo abbia condannato a tale pagamento, peraltro da quantificarsi nel caso di adempimento parziale. Altrimenti, anticipare un tale obbligo già alla richiesta del cliente, ed addirittura far discendere dal suo mancato assolvimento una violazione deontologica e l’applicazione di una sanzione disciplinare, comporterebbe persino la violazione del diritto di difesa perché il professionista, a fronte della semplice richiesta del cliente insoddisfatto volta alla restituzione degli importi già versati a titolo di compensi, non potrebbe nemmeno contestare e difendersi se non incorrendo in un illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
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Procedimento disciplinare: l’indicazione delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza istruttoria
L’indicazione almeno sommaria delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre (art. 59, co. 1, lett. d, n. 4, L. n. 247/2012, nonché art. 21 co. 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014) costituisce una condizione necessaria dell’ammissibilità dell’istanza istruttoria: infatti solo attraverso la disamina delle circostanze su cui la testimonianza dovrebbe vertere è possibile valutare la rilevanza della stessa rispetto all’oggetto del giudizio disciplinare ed al contenuto delle contestazioni, essendo in ogni caso escluso che la deposizione testimoniale possa riguardare giudizi personali o valutazioni del teste, come ad esempio quello di riferire sulla correttezza, serietà professionale, ecc. dell’incolpato (Nel caso di specie, l’istanza istruttoria dell’incolpato indicava alcuni testi che avrebbero dovuto deporre “sui fatti esposti”, senza tuttavia chiarire quali).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
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Procedimento disciplinare: l’incompatibilità del Consigliere CDD appartenente allo stesso Foro dell’incolpato è individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione)
In tema di procedimento disciplinare, l’incompatibilità di cui all’art. 50, co. 3, L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) è di stretta interpretazione e quindi non suscettibile di interpretazione analogica, sicché non riguarda il luogo in cui l’incolpato svolga l’attività professionale, ove diverso o ulteriore rispetto a quello del circondario in cui è iscritto (art. 7, co. 1, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
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Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere CDD non comporta la rinnovazione del dibattimento
La sostituzione di un consigliere della Sezione disciplinare (nella specie, il relatore) nel corso del procedimento, non comporta la rinnovazione dell’istruttoria e del dibattimento ai sensi dell’art. 525 cpp, che non si applica ex art. 59, lett. n, L. n. 247/2012. Infatti, il procedimento dinanzi al CDD è pacificamente di natura amministrativa cosicché non possono trovare applicazione le norme sull’immodificabilità del collegio giudicante che valgono esclusivamente in sede giurisdizionale penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
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[IMPORTANTE] I diversi termini per impugnare al CNF i provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi
Secondo quanto disposto dalla Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012), i termini per presentare ricorso al CNF avverso i provvedimenti del COA in materia di iscrizione albi, elenchi e registri risultano differenti:
• 20 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di iscrizione (art. 17, comma 7, quarto periodo);
• 10 giorni per impugnare l’inerzia del COA che non abbia provveduto, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 17, comma 7, quinto periodo);
• 60 giorni per impugnare la cancellazione dall’albo (art. 17, comma 14);
• 30 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di reiscrizione (considerato il rinvio all’art. 61, disposto dall’art. 17, comma 18).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024