Categoria: Evidenza

  • Omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva(1). Tuttavia, considerata la matrice penalistica dell’istituto della prescrizione come configurato dal legislatore con la riforma del 2012, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito disciplinare, deve ritenersi che, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare vada individuato, al più tardi, nel momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 65 del 22 marzo 2025

    NOTE:
    1) In senso conforme, CNF n. 63/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
    2) In arg. cfr. CNF n. 340/2024, secondo cui il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione, Conseguentemente, il “Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli “scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale” riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.
    La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdfArt. 2 cdf – Norme deontologiche e ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quan…Leggi il testo completo → (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo → (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”).

  • La rilevanza deontologica della negligenza professionale nel caso di difesa in proprio

    La negligenza professionale ha rilievo disciplinare, quantomeno per violazione del dovere di competenza (art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →), anche nel caso in cui il difensore rappresenti se stesso, posto che il valore protetto dalla norma deontologica è sempre quello della tutela del decoro e dignità della professione forense (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

  • La rilevanza deontologica dei mancati pagamenti non è limitata all’inadempimento contrattuale

    La violazione deontologica di cui all’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → non riguarda soltanto le obbligazioni “assunte” ex contractu ma anche quelle risarcitorie ovvero ex delicto, giacché scopo della norma è quello di tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato per non aver adempiuto all’obbligo di risarcire il danno all’ex cliente, a cui era stato condannato con sentenza definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, e fermo comunque il disposto dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita inoperatività dell’art. 64 cdf secondo cui -in thesi- il credito de quo avrebbe natura “risarcitoria” e pertanto non darebbe luogo ad una “obbligazione assunta” verso clienti o terzi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

  • La responsabilità disciplinare nel caso di appello improcedibile

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →, il comportamento dell’avvocato che, per un errore non scusabile, promuova un’azione giudiziaria (nella specie, un appello) dichiarata improcedibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione di un consigliere titolare con un consigliere diverso da un supplente della medesima sezione CDD

    In tema di procedimento disciplinare, in ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari della Sezione CDD non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all’interno della Sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti (art. 20 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, la violazione di tale norma non è causa di invalidità della decisione CDD, se comunque assunta nel rispetto del quorum previsto e dei requisiti soggettivi di incompatibilità, giacché il procedimento stesso è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del relativo procedimento (Nella specie, il Consigliere titolare della Sezione CDD era stato sostituito non da un supplente della stessa ma da un diverso Consigliere. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della decisione CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi specificamente riferiti alla sostituzione di un consigliere titolare con un consigliere diverso da un supplente della medesima sezione CDD.
    Sul principio secondo cui gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento dinanzi al CDD stante la sua natura amministrativa, cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n. 4840/2025.

  • [importante] L’accesso al fascicolo disciplinare del CDD da parte dell’incolpato

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella L. n. 247/2012 e nel Reg. CNF n. 2/2014 (sub specie: art. 59 co. 1 L. n. 247/2012, art. 14 co. 6 Reg. CNF n. 2/2014, art. 17 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014), non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 L. n. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti. Ne consegue che non sussiste un diritto ad ottenere l’invio digitale della documentazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022.

  • [importante] La mancata citazione al dibattimento dell’esponente rende inutilizzabile l’esposto, ma non l’eventuale documentazione allegata allo stesso

    Ai sensi dell’art. 59 co. 6 lett. g L. n. 247/2012 sono utilizzabili per la decisione:
    1) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento (conformemente, art. 23, lett. a e b Reg. CNF n. 2/2014)
    2) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, purché la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento (conformemente, art. 23, lett. c Reg. CNF n. 2/2014).
    Si tratta di emergenze istruttorie differenti, che hanno un diverso trattamento ai fini della decisione: per espressa previsione normativa, quelle di cui al numero 2 sono utilizzabili soltanto se confermate in dibattimento ovvero se l’esponente sia stato ivi citato come teste(1), fermo restando che, in ogni caso, tali dichiarazioni devono comunque trovare conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti, giacché le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito(2); invece, poiché il procedimento disciplinare ha natura officiosa (artt. 50 co. 4 e 51 co. 3 L. n. 247/2012; art. 11 Reg. CNF 2/2014) e quindi la mancanza originaria o sopravvenuta dell’esposto non incide sullo stesso(3), quelle di cui al numero 1 sono sempre utilizzabili ai fini della decisione disciplinare, ancorché allegate all’esposto eventualmente dichiarato inutilizzabile per mancata convocazione dell’esponente(4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 30 del 17 febbraio 2025

    NOTE:
    (1) Cfr. CNF n. 133/2024, CNF n. 213/2022.
    (2) Per tutte, CNF n. 135/2024.
    (3) In senso conforme, da ultimo, CNF n. 28/2024.
    (4) In senso conforme, CNF n. 298/2024.

  • Partecipazione dell’avvocato alla Commissione per l’esame da avvocato: all’elettorato passivo del CPO non si applicano le cause di ineleggibilità previste per il COA

    Il diritto di elettorato passivo ha valenza e rilevo costituzionale, di tal che la sua attenuazione può ritenersi legittima e ragionevole solo laddove essa trovi esplicita e tassativa previsione in fonte primaria. Conseguentemente, l’ineleggibilità disposta dall’art. 47 co. 6 L. n. 247/2012 (secondo cui “Gli avvocati componenti della commissione (d’esame) non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto”) non è passibile di estensioni interpretative analogiche e quindi vale soltanto per il candidato alle elezioni degli organi istituzionali ivi tassativamente indicati, tra i quali non è contemplato il Comitato Pari Opportunità. Ciò, quand’anche il richiamo all’art. 46 co. 6 L. n. 247/2012 cit. fosse espressamente operato dal regolamento emanato dal COA ai sensi dell’art. 25 co. 4 L. n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 416 del 13 novembre 2024

  • Elezioni forensi: il Regolamento COA non può stabilire condizioni di procedibilità al reclamo giurisdizionale al CNF

    Va disapplicata l’eventuale disposizione regolamentare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che, contro i risultati delle elezioni forensi (nella specie, del CPO), prevedesse l’impugnazione preliminare avanti al COA stesso, giacché – se applicata – impedirebbe al legittimo interessato di adire tempestivamente il giudice naturale secondo gli ordinari meccanismi di reazione giurisdizionale (art. 36 L. n. 247/2012). Conseguentemente, detto reclamo di natura amministrativa al COA deve essere considerato non come un obbligo procedimentale, né tantomeno quale condizione di esperibilità di reclamo giurisdizionale dell’esito elettorale, ma piuttosto come mero rimedio facoltativo, rimesso alla discrezionalità di chi assuma di averne interesse (Nel caso di specie, il resistente aveva eccepito l’asserita inammissibilità e improcedibilità del reclamo per non aver il reclamante provveduto prima ad incardinare ricorso amministrativo dinanzi al COA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 416 del 13 novembre 2024