Non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →, e per le stesse ragioni non può essere valutata negativamente, ai fini della determinazione della sanzione ex art. 21 CDFArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, la linea difensiva di contrasto adottata dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare a suo carico, costituendo legittima espressione del diritto di difesa.
Categoria: Evidenza
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L’obbligo di preannunciare il giudizio nei confronti di un collega non vale per l’opposizione a decreto ingiuntivo (quand’anche con domanda riconvenzionale)
L’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto in proprio da un Collega non rientra tra le iniziative giudiziarie in relazione alle quali sussiste l’obbligo di preavviso ex art. 38 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → (già art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →), stante la sostanziale qualità di attore del convenuto opposto; ciò, peraltro, quand’anche con l’opposizione stessa sia altresì proposta domanda riconvenzionale, la quale infatti, ancorché abbia ad oggetto diritti azionabili in via autonoma è pur sempre collegata alla causa petendi della domanda principale e costituisce un’iniziativa difensiva susseguente e dipendente da quella.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
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Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte
Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84. -
Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti
E’ ben vero che, nella determinazione della sanzione, si deve tenere conto del pregiudizio causato dall’illecito (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), che tuttavia non può costituire autonoma aggravante qualora il pregiudizio stesso integri di per sé il comportamento vietato, come nel caso della condotta sanzionata dall’art. 45 cdfArt. 45 cdf – Sostituzione del collega nell’attività di difesaNel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività…Leggi il testo completo → (mancata attivazione a che siano soddisfatte le legittime richieste del Collega sostituito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 83 del 24 giugno 2020
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I fatti commessi prima dell’scrizione all’albo o registro non rilevano a fini disciplinari
L’azione disciplinare non può essere esercitata nei confronti degli avvocati in relazione a fatti di rilevanza penale risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, pur se idonei a determinare uno “strepitus fori” nel periodo di iscrizione all’albo da parte del professionista resosi colpevole di detti comportamenti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha annullato la sospensione disciplinare irrogata al praticante avvocato per fatti precedenti all’iscrizione nell’omonimo registro, sebbene accertati con sentenza successiva all’iscrizione stessa).
Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 25369 del 1 dicembre 2014
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha motivatamente dissentito dal contrario principio espresso da Cass. SSUU sentenza 1-2-2010 n. 2223.