Categoria: Evidenza

  • L’impugnazione del richiamo verbale

    Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Inoltre, qualora il provvedimento in parola sia stato pronunciato dal CDD all’esito del procedimento disciplinare (e non in fase istruttoria pre-procedimentale), il CNF può decidere la relativa impugnazione anche irrogando una sanzione più grave (nel rispetto del divieto di reformatio in pejus, stante i predetti legittimati attivi) senza alcun vulnus delle facoltà difensive dell’incolpato, proprio in considerazione dell’intera celebrazione del giudizio di primo grado (Nel caso di specie, il COA aveva impugnato il richiamo verbale, deliberato all’esito del procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, nell’accogliere l’impugnazione, ha irrogato all’incolpato la sanzione disciplinare dell’avvertimento, pertanto senza necessità di rimettere gli atti al CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 105 del 25 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 del 30 novembre 2021.

  • La compensazione civile non deroga alle ipotesi in cui l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L’operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand’anche operasse, l’istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l’illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • Il COA e il PM possono impugnare al CNF anche la delibera di non luogo a provvedere del CDD

    Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione (art. 61 L. n. 247/2012), ivi compresa la delibera di non luogo a provvedere, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022

  • Nemo tenetur se detegere: il comportamento non collaborativo dell’incolpato non aggrava, di per sè, la sanzione disciplinare

    Non costituisce (più) illecito disciplinare la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio territoriale di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →, e per le stesse ragioni non può essere valutata negativamente, ai fini della determinazione della sanzione ex art. 21 CDFArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, la linea difensiva di contrasto adottata dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare a suo carico, costituendo legittima espressione del diritto di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 103 del 25 giugno 2022

  • L’obbligo di preannunciare il giudizio nei confronti di un collega non vale per l’opposizione a decreto ingiuntivo (quand’anche con domanda riconvenzionale)

    L’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto in proprio da un Collega non rientra tra le iniziative giudiziarie in relazione alle quali sussiste l’obbligo di preavviso ex art. 38 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → (già art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →), stante la sostanziale qualità di attore del convenuto opposto; ciò, peraltro, quand’anche con l’opposizione stessa sia altresì proposta domanda riconvenzionale, la quale infatti, ancorché abbia ad oggetto diritti azionabili in via autonoma è pur sempre collegata alla causa petendi della domanda principale e costituisce un’iniziativa difensiva susseguente e dipendente da quella.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022

  • Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte

    Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84.

  • Sanzione disciplinare: le conseguenze tipiche dell’illecito non possono essere valutate come aggravanti

    E’ ben vero che, nella determinazione della sanzione, si deve tenere conto del pregiudizio causato dall’illecito (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), che tuttavia non può costituire autonoma aggravante qualora il pregiudizio stesso integri di per sé il comportamento vietato, come nel caso della condotta sanzionata dall’art. 45 cdfArt. 45 cdf – Sostituzione del collega nell’attività di difesaNel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività…Leggi il testo completo → (mancata attivazione a che siano soddisfatte le legittime richieste del Collega sostituito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 83 del 24 giugno 2020

  • I fatti commessi prima dell’scrizione all’albo o registro non rilevano a fini disciplinari

    L’azione disciplinare non può essere esercitata nei confronti degli avvocati in relazione a fatti di rilevanza penale risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, pur se idonei a determinare uno “strepitus fori” nel periodo di iscrizione all’albo da parte del professionista resosi colpevole di detti comportamenti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha annullato la sospensione disciplinare irrogata al praticante avvocato per fatti precedenti all’iscrizione nell’omonimo registro, sebbene accertati con sentenza successiva all’iscrizione stessa).

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 25369 del 1 dicembre 2014

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha motivatamente dissentito dal contrario principio espresso da Cass. SSUU sentenza 1-2-2010 n. 2223.