Categoria: Evidenza

  • [IMPORTANTE] Elezioni forensi: il limite del doppio mandato consecutivo non può essere aggirato con dimissioni strumentali

    In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso(*). Tale principio va tuttavia contemperato con l’esigenza di evitare un abuso del diritto, che ricorre allorché le dimissioni siano meramente strumentali ad aggirare il limite del doppio mandato consecutivo e quindi non emergano in capo al Consigliere dimissionario effettive ragioni oggettive o di forza maggiore a sostegno delle rassegnate dimissioni, ma l’opzione sia appunto il frutto di una scelta personale dovuta a ragioni di politica forense o, comunque, a valutazioni personali di opportunità, con evidente frustrazione della ratio posta a fondamento del citato divieto(**).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

    NOTE:
    (*) Su tale specifico aspetto, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 169 del 11 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 120 del 12 giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio». Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.
    (**) Su tale specifico aspetto, non constano precedenti editi in termini.

  • [importante] Scuole Forensi: l’esito negativo dell’esame finale impone al COA il diniego del certificato di compiuto tirocinio

    1) Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell’Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l’omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

    2) La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l’80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

    3) Sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell’Ordine, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati l’impugnazione della valutazione dell’esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del TAR e non del CNF.

    4) Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il potere-dovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell’atto impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 257 del 24 novembre 2023

  • La sanzione disciplinare non “decade” dopo 10 anni

    La sanzione disciplinare definitiva rileva senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa, quantomeno a specifici fini (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto la cessazione degli effetti della censura irrogatagli oltre dieci anni prima, al fine di poter accedere alla qualifica di mediatore, all’uopo invocando una sorta di limitata efficacia temporale delle sanzioni disciplinari, in analogia con quanto previsto in sede civile a proposito della c.d. actio judicati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 153 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    Per alcuni esempi di efficacia indiretta delle sanzioni disciplinari a tempo indefinito, si vedano:

    • l’art. 7 L. n. 53/1994 in tema di notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura;
    • l’art. 29 D.Lgs. n. 271/1989 in tema di difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’”ammonimento” (rectius, avvertimento);
    • l’art. 81 DPR n. 115/2002 in tema di patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
    • l’art. 4, co. 4, lett. c, DM n. 180/2010 in tema di mediaconciliazione, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento.

    Invece, per una espressa limitazione temporale dell’efficacia delle sanzioni disciplinari, cfr. l’art. 3, co. 3, L. n. 113/2017, secondo cui “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.”.
    Si ricorda, infine, che l’istituto della riabilitazione non si applica alle sanzioni disciplinari (cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174), e lo stesso dicasi per aministia, indulto e benefici penali della non menzione (per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116).

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 152 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 2021.

  • L’attacco hacker non comprovato da certificazione tecnica non giustifica la rimessione in termini

    L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, con relativo onere della prova a carico dell’istante, non essendo all’uopo sufficiente una mera allegazione difensiva del tutto priva di alcun riscontro probatorio (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto tardivamente l’appello avverso la decisione del CDD, chiedendo tuttavia la rimessione in termini sulla scorta di un’asserita intrusione informatica che gli avrebbe impedito di consultare la PEC. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevata l’assenza di qualsivoglia documentazione tecnica a supporto- ha respinto l’istanza in parola e quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 147 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    Sulla irrilevanza di mere difficoltà tecniche, che non integrano il requisito della non imputabilità assoluta ai fini della rimessione in termini (nella specie, casella PEC piena), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 34 del 7 marzo 2023.

  • L’avvocato non può instaurare procedure di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che presiede un Organismo di mediazione la cui sede coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale, in violazione dell’art. 62 cdfArt. 62 cdf – MediazioneL’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dallanormativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, neilimiti in cui queste ulti…Leggi il testo completo →, così ponendo in essere una situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo che presiedeva e che aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale).

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’intervento o la chiamata di terzi in qualità di parti

    Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. In tale sede non è pertanto configurabile un litisconsorzio necessario con terzi diversi dai soggetti legittimati (incolpato, PM e COA), poiché la funzione dell’istituto non è quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, protetti dall’inefficacia nei loro confronti di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio a cui essi siano rimasti estranei, quanto piuttosto quella di tutelare chi ha proposto la domanda e che non sarebbe in grado di conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, seppur relativa al procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022.

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc.

    Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. Conseguentemente, la rilevanza deontologica di un comportamento ben può sussistere pur non costituendo illecito secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc., giacché le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti secondo le disposizioni del residuo ordinamento.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

  • La giovane età e l’inesperienza dell’incolpato possono mitigare la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

    La giovane età dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 212/2011, CNF n. 61/2011, CNF n. 60/2010, CNF n. 18/2007, CNF n. 115/2006, CNF n. 286/2004, CNF n. 75/2004, CNF n. 210/2003, CNF n. 174/2003, CNF n. 115/2003, CNF n. 83/2003, CNF n. 22/2003, CNF n. 206/2002, CNF n. 189/2002, CNF n. 182/2002, CNF n. 83/2002, CNF n. 21/2002, CNF n. 16/2002, CNF n. 203/2001, CNF n. 75/2001, CNF n. 6/2001, CNF n. 258/2000, CNF n. 252/2000, CNF n. 134/2000, CNF n. 69/2000, CNF n. 10/2000, CNF n. 224/1999, CNF n. 57/1988. Per un’ipotesi in cui, invece, la giovane età dell’incolpato non ha comportato la mitigazione ma l’aggravamento della sanzione, cfr. CNF n. 69/2013.

  • I limiti deontologici nei rapporti con la controparte assistita da collega valgono anche per l’avvocato che agisce in proprio

    L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, alla quale può indirizzare corrispondenza esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, in tal caso inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →). Ciò vale anche per l’avvocato che agisca in proprio e non come difensore di terzi (Nel caso di specie, l’avvocato in proprio aveva direttamente raggiunto un accordo di separazione con la moglie, sebbene questa fosse assistita da un avvocato, che lo stesso aveva lasciato all’oscuro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 134 del 5 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 128 del 17 luglio 2020.