Categoria: Evidenza

  • I protocolli locali non possono penalizzare gli avvocati fuori Foro

    Pur assunti per fini di buona amministrazione e nell’ambito della leale cooperazione istituzionale tra COA e uffici giurisdizionali, i regolamenti, i protocolli e le intese locali (come da prassi proliferata soprattutto negli ultimi anni, inizialmente per far fronte all’emergenza pandemica) non devono costituire ostacolo al libero esercizio dell’attività professionale da parte del singolo avvocato, in ossequio ai generali principi di par condicio, libera circolazione e concorrenza, di talché l’iscrizione ad un determinato COA circondariale non può assurgere ad elemento discriminante o, comunque, penalizzante ai fini dell’esercizio pieno dell’attività professionale da parte degli avvocati fuori Foro.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 87 del 22 marzo 2024

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’individuazione della sanzione applicabile in concreto

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

  • Inadempimento al mandato professionale: l’individuazione del momento in cui l’avvocato deve restituire, in tutto o in parte, il compenso già incassato per attività poi non svolta

    Nel caso di inadempimento al mandato, l’avvocato è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme ricevute e relative ad attività non espletata, ma tale obbligo -anche deontologico- non sorge immediatamente e automaticamente a fronte della richiesta del cliente che gli contesti di non avere adempiuto correttamente agli obblighi discendenti dall’assunzione del mandato. L’Avvocato, infatti, legittimamente trattiene dette somme, che sarà tenuto a restituire (oltre eventuali danni) solo successivamente ad una declaratoria giudiziale che lo abbia dichiarato inadempiente e che lo abbia condannato a tale pagamento, peraltro da quantificarsi nel caso di adempimento parziale. Altrimenti, anticipare un tale obbligo già alla richiesta del cliente, ed addirittura far discendere dal suo mancato assolvimento una violazione deontologica e l’applicazione di una sanzione disciplinare, comporterebbe persino la violazione del diritto di difesa perché il professionista, a fronte della semplice richiesta del cliente insoddisfatto volta alla restituzione degli importi già versati a titolo di compensi, non potrebbe nemmeno contestare e difendersi se non incorrendo in un illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

  • Procedimento disciplinare: l’indicazione delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza istruttoria

    L’indicazione almeno sommaria delle circostanze su cui i testi dovrebbero deporre (art. 59, co. 1, lett. d, n. 4, L. n. 247/2012, nonché art. 21 co. 2 lett. d, Reg. CNF n. 2/2014) costituisce una condizione necessaria dell’ammissibilità dell’istanza istruttoria: infatti solo attraverso la disamina delle circostanze su cui la testimonianza dovrebbe vertere è possibile valutare la rilevanza della stessa rispetto all’oggetto del giudizio disciplinare ed al contenuto delle contestazioni, essendo in ogni caso escluso che la deposizione testimoniale possa riguardare giudizi personali o valutazioni del teste, come ad esempio quello di riferire sulla correttezza, serietà professionale, ecc. dell’incolpato (Nel caso di specie, l’istanza istruttoria dell’incolpato indicava alcuni testi che avrebbero dovuto deporre “sui fatti esposti”, senza tuttavia chiarire quali).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

  • Procedimento disciplinare: l’incompatibilità del Consigliere CDD appartenente allo stesso Foro dell’incolpato è individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione)

    In tema di procedimento disciplinare, l’incompatibilità di cui all’art. 50, co. 3, L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) è di stretta interpretazione e quindi non suscettibile di interpretazione analogica, sicché non riguarda il luogo in cui l’incolpato svolga l’attività professionale, ove diverso o ulteriore rispetto a quello del circondario in cui è iscritto (art. 7, co. 1, L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere CDD non comporta la rinnovazione del dibattimento

    La sostituzione di un consigliere della Sezione disciplinare (nella specie, il relatore) nel corso del procedimento, non comporta la rinnovazione dell’istruttoria e del dibattimento ai sensi dell’art. 525 cpp, che non si applica ex art. 59, lett. n, L. n. 247/2012. Infatti, il procedimento dinanzi al CDD è pacificamente di natura amministrativa cosicché non possono trovare applicazione le norme sull’immodificabilità del collegio giudicante che valgono esclusivamente in sede giurisdizionale penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

  • [IMPORTANTE] I diversi termini per impugnare al CNF i provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi

    Secondo quanto disposto dalla Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012), i termini per presentare ricorso al CNF avverso i provvedimenti del COA in materia di iscrizione albi, elenchi e registri risultano differenti:
    • 20 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di iscrizione (art. 17, comma 7, quarto periodo);
    • 10 giorni per impugnare l’inerzia del COA che non abbia provveduto, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 17, comma 7, quinto periodo);
    • 60 giorni per impugnare la cancellazione dall’albo (art. 17, comma 14);
    • 30 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di reiscrizione (considerato il rinvio all’art. 61, disposto dall’art. 17, comma 18).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

  • La reiscrizione a seguito di radiazione dall’albo

    Il professionista sanzionato con la radiazione (art. 53 L. 247/2012) può chiedere di essere nuovamente iscritto all’albo secondo il procedimento ordinario (art. 17, co. 15, L. 247/2012), ma l’istanza di reiscrizione non può essere proposta prima di cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, e non oltre un anno da tale termine quinquennale (art. 62, co. 10, L. 247/2012), con la precisazione che la radiazione diventa esecutiva:
    1) il giorno successivo alla vana scadenza del termine per l’impugnazione al CNF della decisione del CDD (art. 61 L. 247/2012)
    ovvero:
    2) il giorno successivo alla notifica della sentenza CNF che rigetti l’impugnazione avverso la decisione del CDD (art. 62, co. 2, L. 247/12).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

  • L’avvocato, quale pilastro del nostro sistema giurisdizionale, è soggetto a valutazioni deontologiche particolarmente rigorose

    L’avvocato, quale pilastro del nostro sistema giurisdizionale, nonché garante e custode dei diritti e delle libertà, assolve alla funzione di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa (così come mirabilmente scolpito all’art. 24 della Costituzione), donde la diversità e l’assoluta peculiarità del ruolo sociale e costituzionale dell’avvocatura impone certamente un maggiore rigore e severità nella valutazione del requisito soggettivo della condotta irreprensibile anche rispetto ad altre categorie professionali (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione al registro praticanti per difetto del requisito della condotta irreprensibile di un soggetto che aveva invece ottenuto l’iscrizione nell’albo dei Commercialisti. Sulla scorta di tale diversità di trattamento, l’interessato proponeva quindi impugnazione al CNF che, anche in applicazione del principio di cui in massima, rigettava il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 64 del 13 marzo 2024

  • Modifica al codice deontologico in materia di equo compenso

    Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n. 275 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 03/05/2024), con la quale ha introdotto l’art. 25-bis cdfArt. 25-bis cdf – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compensoAi sensi e per gli effetti della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richies…Leggi il testo completo → in materia di equo compenso:
    «Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso).

    1. L’avvocato non puo’ concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
    2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita’ della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
    3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.»