- L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
- L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
- L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.
- L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
- L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
- L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.
- La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Nota
L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 636 del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 1° settembre 2025, n. 202, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 432 del 20 settembre 2024.
Con la predetta delibera del 21 marzo u.s. il Consiglio nazionale forense ha riformulato il comma 6 aggiungendo, infine, le parole: «, di cui sia a conoscenza». La modifica è entrata in vigore il 1° novembre 2025.