In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l’incarico).
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite al procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 363 del 27 novembre 2025
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Illecito incaricare consulenti di parte all’insaputa del cliente
Ai sensi dell’art. 27 cdf, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdf), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni omesse o non corrispondenti al vero (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di riferire al cliente di aver commissionato, nel suo interesse, indagini peritali a due consulenti, di cui il cliente stesso apprendeva l’esistenza solo al momento della loro richiesta di pagamento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 363 del 27 novembre 2025
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Procedimento disciplinare — Omessa trascrizione del capo di incolpazione nel testo della decisione — Insussistenza di causa di nullità
Il fatto che un capo di incolpazione, già indicato nella citazione a giudizio, non sia riportato nella decisione del CDD, non può costituire motivo di nullità della stessa non essendo elemento essenziale della stessa, a condizione che l’incolpato abbia potuto difendersi in merito nel rispetto del contraddittorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 dell’11 luglio 2023. -
Sanzione disciplinare — Unicità della sanzione per plurimi addebiti — Criteri di commisurazione
La sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 21 del Codice Deontologico Forense, è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento e deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione, tenendo altresì conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
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Contraffazione di provvedimento giurisdizionale — Grave violazione dei doveri di probità, fedeltà, diligenza e verità — Congruità della sospensione dall’esercizio della professione
La creazione materiale di un titolo giudiziario falso (nella specie, la contraffazione integrale di una sentenza del Giudice di Pace) e la sua consegna al cliente, in uno con la simulazione dell’avvenuta proposizione del ricorso e del suo accoglimento, si pone irrimediabilmente in contrasto con la funzione di salvaguardia dei diritti e con il principio di affidamento e inviolabilità della difesa, violando non solo i principi basilari del rapporto fiduciario con il cliente, ma costituendo un vulnus al ruolo dell’avvocato verso la collettività, che deve confidare nella correttezza di tutti gli operatori di giustizia (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF, tenendo conto della resipiscenza dell’incolpato, della riparazione patrimoniale e dell’assenza di precedenti disciplinari, ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
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Procedimento disciplinare — Specificità del capo di incolpazione — Sufficienza della chiara indicazione dei fatti addebitati
L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, ovvero quando la contestazione sia tale per cui l’incolpato non sia in grado di apprestare in modo efficace la propria difesa. Al fine di garantire il diritto di difesa, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati. Una lesione del diritto di difesa si configura esclusivamente allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
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Procedimento disciplinare — Nullità del capo di incolpazione — Necessità di tempestiva proposizione dinanzi al CDD
L’eccezione di nullità del capo di incolpazione deve essere proposta tempestivamente dinanzi all’organo disciplinare di primo grado; ove sollevata per la prima volta soltanto nel ricorso al Consiglio Nazionale Forense, essa è tardiva e va rigettata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
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[importante] La prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi al CDD dopo la sospensione per “pregiudizialità” penale
Qualora il procedimento disciplinare dinanzi al CDD sia stato sospeso ex art. 54 co. 2 L. n. 247/2012 (cioè allorché, agli effetti della decisione, sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale), la successiva relativa riattivazione del giudizio può avvenire in ogni tempo, giacché nessun termine (tantomeno a pena di decadenza) è all’uopo previsto né dall’Ordinamento forense (L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933, Reg. CNF n. 2/2014) né dal codice di procedura penale (quivi eventualmente applicabile, in quanto compatibile, ex art. 59 L. n. 247/2012 e art. 10 Reg. CNF n. 2/2014), mentre dinanzi al CDD non trova in ogni caso applicazione l’art. 297 cpc che, per la riassunzione in sede civile, prevede il termine perentorio di tre mesi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 27 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 46 del 27 febbraio 2025.
Con riferimento all’orientamento affermatosi nella previgente disciplina (che riteneva applicabile l’art. 297 cpc), cfr. CNF n. 219/2022, Cass. n. 19030/2021, Cass. n. 11419/2021, CNF n. 12/2021, CNF n. 249/2016, Cass. n. 8572/2015, Cass. n. 11908/2014. -
Sospensione cautelare — Regime del nuovo istituto — Esclusività dei casi previsti e termine di efficacia
A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal CDD competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 361 del 27 novembre 2025