Non è motivo di nullità del capo di incolpazione la mancata indicazione delle generalità dell’incolpato (nella specie, luogo e data di nascita), se la stessa abbia comunque raggiunto lo scopo e il professionista ben individuato abbia potuto svolgere le sue difese. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 209