L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, durante il periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale, tra cui rientra anche la sottoscrizione per autentica della procura alle liti, quand’anche riferita ad attività per la quale non sia richiesta l’assistenza tecnica (nella specie, domanda di concordato preventivo).
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Precedenti disciplinari e colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”
Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l’incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari.
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Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
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Gli studenti universitari “fuori corso” non possono ottenere l’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti
Il tirocinio anticipato ai sensi dell’art. 41 co. 6 lett. d) L. n. 247/2012 presuppone che lo studente universitario sia iscritto all’ultimo anno del corso di Laurea ed in pari con gli esami, sicché i cc.dd. Fuori corso non rientrano nei casi di applicazione della citata norma, la quale mira infatti ad anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro degli universitari che più si sono impegnati nello studio (Nel caso di specie, lo studente era in regola con gli esami dei primi quattro anni, ma fuori corso da due anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento del COA di rigetto della domanda di iscrizione anticipata nel Registro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 173 del 16 dicembre 2019
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Sospensione per l’avvocato che, con l’inganno, ottenga un ingente prestito dal cliente
Costituisce illecito deontologico grave, perché palesemente contrario ai basilari principii di etica professionale, il comportamento dell’avvocato che, mediante artifizi e raggiri, si faccia consegnare dal cliente un’ingente somma di denaro per scopi truffaldini (Nel caso di specie, in occasione di un incontro professionale, l’avvocato aveva indotto il cliente a prestargli € 60.000, prospettandogli falsamente una patologia tumorale maligna agli occhi richiedente un urgente intervento chirurgico, non coperto da convenzione del S.S.N., presso una struttura sanitaria privata elvetica).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019
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Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata
Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019
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La mancata restituzione di somme costituisce illecito deontologico permanente
La mancata restituzione di somme è un comportamento deontologicamente rilevante, che si protrae nel tempo fintantoché non venga a cessazione la condotta stessa indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare, trattandosi appunto di illecito permanente (e non istantaneo, sia pure con effetti permanenti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019
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Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa
Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 176 del 19 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 30 marzo 2017, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24.