La rinuncia al reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine determina la declaratoria di non luogo a provvedere per cessata materia del contendere.
Autore: admin
-
La data della “scoperta” dell’illecito disciplinare non incide sulla decorrenza della prescrizione
La prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal momento della commissione del fatto (nel caso di illecito istantaneo) ovvero dalla data della cessazione della condotta (nel caso di illecito omissivo, continuato o permanente), restando in ogni caso irrilevante la data -futura, incerta, aleatoria ed indeterminabile ex ante- della scoperta o conoscenza dell’illecito stesso da parte del giudice della deontologia, giacché quando il Legislatore ha voluto stabilire ipotesi idonee a sospendere il termine di prescrizione od a fissarne una data di decorrenza diversa (art. 56 L. 247/2012), lo ha espressamente previsto (ad es., illecito disciplinare costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale), in quanto l’art. 2935 cc non si applica, neppure in via analogica, al procedimento disciplinare, che incide sulla “libertà” – in senso lato – dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza n. 183 del 19 dicembre 2019
-
Fatto costituente reato e prescrizione disciplinare: il differimento del dies a quo presuppone l’esercizio dell’azione penale
Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso, purché sia stata esercitata l’azione penale nelle forme di cui all’art. 405 c.p.p. e sempreché in quel momento il termine prescrizionale non sia già maturato (Nel caso di specie, il procedimento penale, seppure rubricato, non era mai “formalmente” iniziato per la avvenuta archiviazione da parte del GIP).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza n. 183 del 19 dicembre 2019
-
L’inadempimento al mandato professionale (e le false o mancate comunicazioni al cliente)
Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → già art. 38 cod. prev.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo →) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 8 cod. prev.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia altresì omesso di informare l’assistito ovvero gli abbia fornito false indicazioni circa lo stato delle stesse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 184 del 19 dicembre 2019
-
Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.
-
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 184 del 19 dicembre 2019
-
L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
-
Ai procedimenti di cancellazione non disciplinare dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale
Ai procedimenti di cancellazione amministrativa (non disciplinare) dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale.
-
Corrispondenza riservata: avvocato responsabile anche se la produzione in giudizio sia dipesa da un errore della segretaria
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva prodotto in giudizio la corrispondenza riservata per un asserito “errore della propria segretaria nella collazione del fascicolo”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019
-
Il divieto di produrre la corrispondenza riservata non può essere aggirato chiedendo un ordine di esibizione ex art. 210 cpc
Il divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) non può essere aggirato richiedendo al Giudice di ordinare alla controparte l’esibizione di un documento della cui esistenza e del cui contenuto si aveva avuta notizia in via riservata da collega avversario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019