Autore: admin

  • Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente

    Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati o al Registro dei praticanti può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera impugnata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 176 del 19 dicembre 2019

  • Conflitto di interessi: la controversia personale con il cliente

    Nell’esercizio dell’attività professionale, l’avvocato deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, era insorta controversia tra il professionista ed il proprio assistito nel corso del rapporto professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 174 del 19 dicembre 2019

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 174 del 19 dicembre 2019

  • L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 175 del 19 dicembre 2019

  • Il COA di Oristano formula quesito in merito all’applicabilità dell’obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA, di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017, anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

    Ai sensi della disposizione richiamata, l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020. A termini dell’ultimo periodo della medesima disposizione “il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
    Il suddetto art. 65, tuttavia, fa riferimento all’art. 5, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che, come noto, include nel proprio ambito di applicazione le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.
    La questione dell’obbligatorietà dell’adesione a pagoPA con riguardo agli Ordini e Collegi Professionali riguarda, nel caso specifico, l’applicazione dell’art. 5, comma 2 del CAD e, più in generale, l’applicazione integrale del CAD stesso a tale categoria di Enti.
    Il richiamo all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (Testo unico pubblico impiego) non consente di estendere, puramente e semplicemente, agli Ordini e Collegi Professionali l’obbligo di adesione a pagoPA. Si evidenzia – anche con riferimento al profilo sanzionatorio (ed in particolare alla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 21 e 55 del Testo Unico) – che il D.Lgs. 165/2001 si applica agli Ordini professionali solo nella parte relativa ai principi, ai quali gli Ordini si adeguano, tenendo contro delle relative peculiarità, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e comunque sulla base di propri regolamenti (cfr. art. 2, comma 2-bis D.L. 101/2013, conv. con mod. dalla L. 125/2013).
    Gli Ordini professionali hanno infatti natura di enti pubblici a struttura associativa, le cui funzioni fondamentali sono la tenuta degli albi professionali e il controllo della condotta dei professionisti. Tali enti non gravano sulla fiscalità generale e si finanziano unicamente con i contributi dei propri iscritti. L’autonomia finanziaria che li caratterizza giustifica la loro ampia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
    Considerate tali caratteristiche, “il legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici” (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 2307/2018).
    Alla luce delle considerazioni svolte e, in particolare, rilevata l’assenza di una disposizione espressa circa l’applicabilità di PagoPA agli Ordini Professionali, non pare possibile sostenere l’inclusione degli Ordini stessi nel perimetro dell’obbligatoria adesione alla piattaforma PagoPA.
    La ratio della piattaforma PagoPA è, infatti, quella di offrire un servizio di pagamento omogeneo alla platea generalizzata dei cittadini che interagiscono con la Pubblica Amministrazione, attraverso la creazione di una piattaforma comune a quelle Amministrazioni che agiscono in qualità di Enti creditori nel sistema di Finanza Pubblica, anche al fine di ottenere un sistema centralizzato di conoscenza e controllo dei flussi di cassa in entrata del sistema di finanza pubblica.
    Gli Ordini professionali, invece, sono Enti esponenziali di una specifica categoria professionale, che si relazionano prevalentemente con gli iscritti e sono collocati al di fuori del sistema di finanza pubblica. In altre parole, gli ordini professionali non ricevono pagamenti dalla platea indistinta dei cittadini, ma solo dagli iscritti nei propri albi, e comunque non accedono – per espressa esclusione di legge – al sistema della finanza pubblica.
    Del resto, quando la legge ha inteso includere espressamente gli ordini professionali nella platea dei destinatari di disposizioni rivolte al comparto pubblico, lo ha fatto espressamente
    Il legislatore ha peraltro di recente ribadito i profili di specialità del comparto ordinistico novellando il già richiamato comma 2bis dell’art. 2, DL n. 101/2013, ai sensi del quale “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità (…) ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica” (in grassetto le parole aggiunte nella manovra finanziaria per il 2020, dall’art. 50, comma 3-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157).
    Alla luce del quadro sopra delineato e in assenza di norme specifiche, si deve ritenere che gli ordini professionali esulino dal perimetro di applicazione del D. Lgs. 217/2017 e del D.Lgs. 82/2005, alla stregua di un’interpretazione ancorata al dato legislativo e logicamente conforme alla ratio delle disposizioni richiamate.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Vibo Valentia chiede di sapere se possano essere stipulate – ai fini dell’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari – convenzioni con università che non abbiano sede nel circondario dell’Ordine.

    Come ricorda lo stesso COA, l’articolo 1, comma 2, della Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 stipulata tra il Consiglio Nazionale forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche prevede che “i Consigli dell’Ordine possono stipulare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi”.
    La ratio di tale previsione è, evidentemente, quella di dare rilievo ad un criterio di prossimità territoriale al fine di favorire le reciproche relazioni e la cooperazione tra COA e Università locali, di consentire ai praticanti iscritti nel circondario di anticipare il semestre durante gli studi e – anche e soprattutto – di agevolare la necessaria verifica, da parte del COA, dell’effettivo e proficuo svolgimento del semestre anticipato. Per tutte queste ragioni, come peraltro ritenuto dal Consiglio nazionale forense con il proprio parere n. 12 del 16 gennaio 2019 (consultabile a questo indirizzo: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=69044) che integralmente si richiama, il criterio di prossimità territoriale deve ritenersi inderogabile. Al quesito, pertanto, deve essere data risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Termini Imerese formula quesito in merito alla situazione di un praticante che, rimasto iscritto nel relativo Registro pur avendo superato l’esame di Stato, non intenda iscriversi nell’Albo, bensì di essere ammesso all’esercizio del patrocinio sostitutivo.

    Il Consiglio nazionale forense ha chiarito, da ultimo con il proprio parere n. 34/2019, che:

    “a mente dell’art. 17, comma 10 lett. b) della legge professionale, il praticante deve essere cancellato dal Registro a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione, prosegue la richiamata disposizione, può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, e dunque per cinque anni calcolati a partire dal primo giorno del secondo semestre di tirocinio. Si ritiene pertanto, conformemente al parere n. 84/2018, che il praticante possa richiedere la reiscrizione nel registro, al fine di esercitare il patrocinio sostitutivo per il periodo residuo”.

    Sebbene si tratti di fattispecie del tutto peculiare, si ritiene che – pur avendo ovviamente titolo per l’iscrizione nell’albo ordinario – la posizione del soggetto in questione possa essere equiparata a quella del praticante cancellato a seguito dell’ottenimento del certificato di compiuta pratica, che chieda la reiscrizione ai soli fini dell’esercizio del patrocinio sostitutivo, con i limiti di durata indicati dal parere richiamato in precedenza.
    La risposta al quesito, pertanto, è di segno positivo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 25 giugno 2020

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019

  • Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

    L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele), sentenza del 12 settembre 2018, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 24 novembre 2017, n. 186.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019