L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
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La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari
Rientra nella discrezionalità del Giudice disciplinare disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
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Legittimo impedimento: la prova documentale dell’impedimento (assoluto) a comparire non ammette equipollenti
Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente addurre imprecisati “motivi” (nella specie, il certificato medico riferiva di “difficoltà a viaggiare” dell’incolpato per recarsi al CDD).
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Procedimento disciplinare di primo grado: l’asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazione, tanto più che giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
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AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Contestazione degli addebiti – Specificità – Contestazione implicita della recidiva – Configurabilità – Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, ai sensi del regolamento n. 2 del 2014 del CNF (“ratione temporis” applicabile), i fatti di rilevanza disciplinare ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati, con l’indicazione delle norme violate, ma ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, allorquando emerga dal contenuto della descrizione degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del CNF che aveva considerato la rilevanza di altri pregiudizi disciplinari attinenti a simili infrazioni, sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari coinvolgenti l’avvocato). (massima ufficiale)
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020
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AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO Mancata partecipazione all’udienza innanzi al Consiglio dell’ordine del difensore dell’incolpato – Assenza di reale impedimento – Lesione del diritto di difesa – Esclusione.
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la partecipazione del difensore designato all’udienza innanzi al Consiglio dell’ordine (nella specie territoriale) costituisce una libera scelta di quest’ultimo, per cui, per comportare una lesione del diritto di difesa, la mancata partecipazione deve essere determinata da un impedimento reale, che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà. (massima ufficiale)
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 5596 del 28 febbraio 2020
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Procedimento disciplinare – Mezzi di prova – Prove dedotte in sede di ricorso – Inammissibilità.
Nel procedimento disciplinare, come nel giudizio civile ex art. 345 c.p.c, i mezzi di prova orale dedotti dal ricorrente in sede di ricorso, non possono essere ammessi se non nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; infatti il potere istruttorio del giudice d’appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.
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Procedimento disciplinare: i limiti all’ammissione di prove in sede di appello
In tema di procedimento disciplinare, sebbene l’art. 63 RDL n. 37/1934 conferisca al CNF la facoltà di procedere a ogni indagine ritenuta utile, in sede di appello la prova viene assunta solo in casi eccezionali ed in particolare allorché sia stata richiesta e disattesa in primo grado (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto ammettersi, per la prima volta avanti al CNF, una articolata prova per testi, peraltro ritenuta comunque inconferente e di nessuna utilità al fine dell’accertamento dei fatti).
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La sindrome ansioso depressiva non costituisce legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare
L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che faceva riferimento a depressione ed insonnia, con esclusione di sintomi organici).