Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
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La determinazione della sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti
In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del Consiglio territoriale di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
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Dovere di difesa – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesso deposito di comparsa conclusionale e memorie
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in difetto di stategia difensiva d’accordo col cliente, ometta di depositare atti giudiziari nei termini processuali.
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Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico
La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto.
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Inadempimento del mandato professionale: la responsabilità disciplinare nel caso di sub incarico a collaboratori di studio
L’inadempimento del mandato integra violazione di doveri essenziali dell’avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l’esecuzione attentamente e costantemente.
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Il deposito in giudizio di atto falsificato costituisce illecito permanente
Nel caso di illecito deontologico permanente, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato, in sede di iscrizione a ruolo, l’atto di citazione con inserimento di una vocatio in ius assente nella copia notificata alla controparte).
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Procedimento disciplinare: i limiti all’ammissione di prove in sede di appello
In tema di procedimento disciplinare, sebbene l’art. 63 RDL n. 37/1934 conferisca al CNF la facoltà di procedere a ogni indagine ritenuta utile, in sede di appello la prova viene assunta solo in casi eccezionali ed in particolare allorché sia stata richiesta e disattesa in primo grado.
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Sospensione per l’avvocato che, con attori e trucchi di scena, millanti successi professionali propri o di colleghi compiacenti
Costituisce violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme sulla riservatezza e sull’accaparramento della clientela, il comportamento dell’avvocato che rilasci interviste e partecipi a programmi televisivi all’uopo ingaggiando attori affinché interpretino la parte di clienti difesi con successo in vicende di grande clamore mediatico (nella specie, il naufragio della nave “Costa Concordia”), ovvero camuffando la propria identità personale, anche attraverso l’uso di parrucche o altro, per fingere così di essere il cliente a sua volta difeso con successo da altro avvocato compiacente (nella specie, il coniuge), per di più finendo smascherato da una popolare trasmissione televisiva (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019
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La formazione di falsi atti giudiziari costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per anni due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 137 del 16 novembre 2019