Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 43 cdf, ora 29 ncdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal fatto che questi accetti di provvedere al relativo pagamento.
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Compenso professionale: illecito indurre il cliente a firmare riconoscimenti di debiti inesistenti
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che induca il proprio assistito a sottoscrivere per accettazione un preventivo che stabilisca il compenso professionale a prescindere dall’effettiva attività svolta, all’uopo facendosi peraltro rilasciare un titolo di credito a garanzia per l’intero importo.
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
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La corroborazione istruttoria dei fatti denunciati dall’esponente
La versione dei fatti fornita dall’esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali, ivi compresa la non contestazione dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270. -
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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I COA di Asti, Massa Carrara e Palermo hanno sottoposto al CNF tre quesiti concernenti la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di “Navigator”, nuova figura prevista dalla legge nell’ambito della disciplina del Reddito di Cittadinanza (D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 2019), e l’esercizio della professione forense.
In relazione a tale quesito, occorre preliminarmente soffermarsi sul contenuto dell’attività che i Navigator saranno chiamati a svolgere e sul tipo di contratto che gli stessi dovranno sottoscrivere.
Dall’avviso pubblico emesso dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, inerente alla procedura selettiva per il conferimento di n. 3.000 incarichi di Navigator, si evince, in merito, quanto segue:
a) il ruolo del Navigator è stato concepito al fine di facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma Reddito di Cittadinanza e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale, come prestabilito dai Patti per i Servizi. Il Navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi S.p.A. ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza.
b) Il Navigator svolgerà, in particolare, le seguenti attività:
– supporta gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma;
– svolge una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio‐lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia;
– supporta i CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio – a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione – per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l’autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità;
– collabora con gli operatori dei CPI al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto dalla norma e assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari.
c) I Navigator impegnati nelle attività di assistenza tecnica nelle Regioni saranno preliminarmente coinvolti in un percorso di formazione organizzato da uno specifico staff di ANPAL Servizi S.p.A.
d) i Navigator sottoscriveranno con l’ANPAL un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 81/2015, nonché dall’Accordo Quadro Nazionale sulla disciplina delle collaborazioni instaurate con Italia Lavoro S.p.A. (oggi ANPAL Servizi S.p.A.) del 22.07.2015.
3. Dall’incarico di collaborazione predisposto dall’ANPAL (allegato al quesito formulato dal COA di Asti) si desumono, inoltre, i seguenti dati:
– il rapporto contrattuale si svolgerà nelle forme dell’incarico di collaborazione ex art. 409, n. 3, c.p.c. senza che in alcun modo sia configurabile vincolo di subordinazione.
– la durata del contratto di collaborazione è di 21 mesi, con eventuale proroga da concordarsi per iscritto tra le parti.
– quanto alle modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione, il Navigator, nell’ambito della propria autonomia operativa, concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il referente di ANPAL Servizi S.p.A. senza vincoli di orario di lavoro.
– per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, al Navigator potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata.
– il Navigator potrà utilizzare, per l’espletamento della prestazione, i luoghi e gli strumenti tecnici messi a disposizione dall’ANPAL.
– il Navigator resterà libero, per l’intera durata del rapporto, di svolgere altre attività lavorative che non siano in concorrenza o in conflitto di interessi con l’ANPAL.
4. La tipologia contrattuale in cui l’attività di Navigator viene inquadrata è, quindi, la collaborazione coordinata e continuativa la cui definizione è contenuta nell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile secondo il quale essa costituisce una “prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Come si desume dalla disposizione sopra trascritta, che fa riferimento alla “prestazione d’opera” ed esclude espressamente la sussistenza di un vincolo di subordinazione, la collaborazione coordinata e continuativa costituisce una forma, sia pure peculiare, di lavoro autonomo.
Che la collaborazione coordinata e continuativa rientri nell’alveo del lavoro autonomo è, del resto, acquisizione risalente e pacifica della giurisprudenza e della dottrina giuslavoristica .
Le collaborazioni autonome coordinate e continuative si caratterizzano per il carattere coordinato (ma non eterodiretto, diversamente dal lavoro subordinato) della collaborazione. Il coordinamento tra collaboratore e committente concerne sia il momento dell’individuazione del risultato atteso della collaborazione sia le modalità esecutive della stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto, peraltro, l’art. 409, comma 1, n. 3, del c.p.c. precisa oggi, a seguito della modifica apportata dall’art. 15 della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che il momento esecutivo viene gestito in autonomia organizzativa dal collaboratore sia pure nell’ambito di un coordinamento concordato, nelle sue sequenze essenziali, con il committente.
5. Occorre verificare, dunque, se l’attività di Navigator rientri o meno nell’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012 secondo cui “La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale…” .
La prima verifica concerne, quindi, la continuatività o meno dell’attività di lavoro autonomo svolta dai Navigator: ove tale attività di lavoro autonomo dovesse ritenersi continuativa, infatti, la stessa sarebbe incompatibile con la professione forense, a prescindere dal suo (eventuale) carattere professionale, stante l’inequivoco significato da attribuirsi all’utilizzo, da parte del legislatore del 2012, nell’art. 18 sopra trascritto, della congiunzione disgiuntiva/alternativa “o” tra gli avverbi “continuativamente” e “professionalmente”.
Alcuni elementi fattuali e giuridici, che caratterizzano la fattispecie in esame, appaiano, tuttavia, idonei a far ritenere, nel caso de quo, insussistente il requisito della continuatività, con conseguente compatibilità, sotto tale primo profilo, con l’esercizio della professione forense, dell’attività svolta del Navigator, e ciò anche alla luce del consolidato principio secondo cui le cause di incompatibilità professionale costituiscono numero chiuso e le relative situazioni devono essere interpretate in senso restrittivo (cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele-, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209).
Gli elementi cui, in particolare, si fa riferimento sono i seguenti:
1) il contratto di collaborazione in esame non richiede al Navigator un impegno costante e diuturno e la previsione secondo la quale al collaboratore “…potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata” conferma che l’attività non dovrà essere espletata con continuità e assiduità.
2) il medesimo contratto prevede, inoltre, che il Navigator concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il referente dell’ANPAL e potrà svolgere, durante il periodo dei 21 mesi, altre attività lavorative che non siano in concorrenza o in conflitto di interessi con l’ANPAL.
6. Esclusa la ricorrenza del requisito della continuatività, occorre, ora, verificare l’eventuale ricorrenza dell’altro requisito previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012 ovvero il carattere “professionale” dell’attività.
In merito a tale aspetto, appare opportuno richiamare quanto affermato da questo Consiglio nel parere n. 20 febbraio 2013, n. 23 con il quale l’attività di amministratore di condominio è stata giudicata compatibile con l’esercizio della professione forense.
Nel suddetto parere, infatti, si è avuto modo di precisare quanto segue: “…va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell’amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l’esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione…”.
Il Consiglio, dunque, si è già espresso nel senso di ritenere “professionale” l’attività di lavoro autonomo quando essa sia ascrivibile ad una “professione vera e propria” o quantomeno ad “una professione regolamentata” con conseguente necessità di iscrizione in un albo o in uno specifico registro.
Poiché, evidentemente, quella del “Navigator” non rappresenta una “professione” nel senso sopra indicato, l’attività in esame va ritenuta, anche sotto tale secondo profilo, compatibile con l’esercizio della professione forense.Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 20 gennaio 2020
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Il CDD di Firenze formula quesito in merito alla possibilità per l’avvocato, consigliere dell’Ordine, di assumere la difesa di un collega dinanzi al Consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il Consiglio dell’Ordine del quale egli fa parte.
Nel sistema ordinamentale forense non è espressamente prevista l’impossibilità per il componente di un consiglio dell’ordine di assumere la difesa dinanzi al consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il consiglio dell’ordine del quale egli fa parte.
Nella fattispecie vengono tuttavia in rilievo le prerogative dei consigli dell’ordine in tema di procedimento disciplinare sotto molteplici profili, quali la nomina dei componenti dei consigli di disciplina e le facoltà processuali dei consigli dell’ordine.
In considerazione di ciò, appare quanto meno inopportuno che il componente di consiglio dell’ordine assuma la difesa dinanzi al consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il consiglio dell’ordine del quale egli fa parte.Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 15 novembre 2019
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Il COA di Spoleto formula quesito sulle ricadute pratiche della sospensione dall’Albo disciplinata dall’art. 20 della legge professionale. In particolare, il COA chiede di sapere quali siano le conseguenze della sospensione in termini di obblighi deontologici, fiscali, previdenziali e di partecipazione.
La risposta è resa nei seguenti termini.
Gli obblighi deontologici sorgono in capo all’avvocato in virtù della sola iscrizione all’Albo, la quale non viene meno nell’ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l’avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all’esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.
Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell’Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12). Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall’art. 18 della legge professionale (a partire dal parere 9 aprile 2014, n. 15). Per quel che riguarda invece l’obbligo formativo, cfr. parere 20 ottobre 2019, n. 43 e parere 9 aprile 2014, n. 24.Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 15 novembre 2019
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.