In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
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Il COA di Vasto formula quesito in merito all’esecuzione di sentenza con la quale il Consiglio nazionale forense abbia irrogato la sanzione della radiazione dall’Albo. In particolare, il COA chiede di sapere se osti all’adempimento amministrativo conseguente alla radiazione – consistente nell’eliminazione del nominativo del condannato dall’Albo – il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare disposto dagli artt. 57 e 17, comma 16 della legge n. 247/12.
La risposta è resa nei seguenti termini.
Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono immediatamente esecutive (salva la sospensione eventualmente disposta dalle SSUU): pertanto ad esse il COA deve dare tempestiva esecuzione. Ne consegue che, nel caso di radiazione pronunciata dal Consiglio nazionale forense, il COA deve provvedere ad eliminare il nominativo del condannato dall’Albo, dando comunicazione e pubblicità all’esecuzione della sanzione nelle forme previste dall’ordinamento forense.
A ciò non ostano le disposizioni in materia di divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, le quali riguardano la sola cancellazione amministrativa, sia essa disposta d’ufficio o su istanza dell’iscritto.
Diversamente opinando, si rischierebbe infatti di vanificare sine die l’operatività della sanzione della radiazione, la quale colpisce – come noto – comportamenti di gravità tale da rendere insopportabile per l’ordinamento che il condannato continui a far parte della comunità professionale e, di conseguenza, possa esercitare la professione.Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 15 novembre 2019
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Il COA di Ferrara formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 48 del Codice deontologico. In particolare, il COA chiede di sapere se le eccezioni al divieto di produzione della corrispondenza previste dall’art. 48, comma 2, del Codice possano essere estese al rapporto con il cliente.
La risposta è resa nei termini che seguono.
L’art. 48 del Codice deontologico, non a caso collocato nel Titolo IV (relativo ai doveri dell’avvocato nel processo), disciplina l’utilizzo in giudizio della corrispondenza tra colleghi. Ivi sono enunciate, in via generale, le ipotesi di producibilità e quelle di non producibilità; i divieti e le relative deroghe, peraltro, sono destinati a valere – per espressa previsione della norma – anche nei confronti del nuovo difensore (cfr. il comma 3).
Non sussiste alcuna possibilità di estendere la deroga di cui all’art. 48, comma 2 ad ipotesi diverse da quella ivi contemplata: significativo, a tale riguardo, l’uso del verbo “produrre”, che ha l’evidente fine di circoscrivere l’operatività della deroga.
La producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza.
Diversamente è a dirsi per il caso nel quale il contenzioso sia sorto tra l’avvocato ed il cliente (o la parte assistita) in relazione alle modalità di svolgimento del mandato, le dimensioni dello stesso o l’ammontare del compenso. In tale eventualità, ben diversa da quella contemplata dall’art. 48 CD, deve ritenersi pienamente operante l’art. 28, comma 4, lett. c) del medesimo codice, a mente del quale è consentito all’avvocato derogare ai doveri di riserbo e segretezza “per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita”.Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 20 ottobre 2019
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Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione in sede amministrativa e giurisdizionale
L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020
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I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
Il codice deontologico forense (art. 61 cdf, già art. 55 codice previgente nonché art. 9 cdf, già art. 5 codice previgente) impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall’eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro. Infine, quanto all’individuazione del dies a quo prescrizionale, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo.
Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020
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I fondamentali principi della deontologia
I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti “faro”, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, anche al di fuori dell’esercizio della professione, cioè pure nell’ambito della vita privata, in quanto mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale persona leale e corretta in ogni aspetto della propria attività, quindi non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, nonché verso la società e i terzi in genere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019
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L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione disciplinare irrogata
La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019
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L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019
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Sospensione per l’avvocato che accetti il mandato professionale in cambio di prestazioni sessuali
I doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale. Conseguentemente, viola i principi cardine della deontologia l’avvocato che subordini l’effettività e l’efficacia del proprio impegno professionale alla prestazione sessuale in suo favore del cliente, in quanto è di estrema gravità la confusione o la sovrapposizione dell’atto sessuale alla prestazione professionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza n. 145 del 6 dicembre 2019