Autore: admin

  • Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense – governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) – è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 248 del 28 dicembre 2020

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 248 del 28 dicembre 2020

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 248 del 28 dicembre 2020

  • Procedimento disciplinare: il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 247 del 18 dicembre 2020

  • I funzionari C.E. possono iscriversi all’albo anche senza avere un domicilio ‘effettivo’ in Italia e nel circondario del COA

    Ai fini dell’art. 7 L. n. 247/2012 (secondo cui “l’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale”), i funzionari C.E., che stabiliscono la propria residenza in un Paese membro diverso da quello dove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio, sono considerati sia nel Paese di residenza che nel Paese di domicilio come domiciliati in quest’ultimo Paese se membro della Comunità, e ciò quand’anche non possa indicare un domicilio professionale nel circondario del Consiglio dell’Ordine in cui chieda o abbia l’iscrizione, ai sensi dell’art. 52 del Trattato di Roma e del protocollo “sui privilegi e sulla immunità della C.E.” allegato al trattato di Bruxelles (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione all’albo non ravvisando la sussistenza del requisito del domicilio professionale in Italia).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Bertollini), sentenza n. 246 del 18 dicembre 2020

  • Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori

    Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 1 del 11 gennaio 2021

  • Sospensione cautelare: necessaria la motivazione sullo strepitus fori

    La semplice esistenza di una pronuncia penale (nella specie, custodia cautelare) a carico di un avvocato, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il Consiglio territoriale deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 1 del 11 gennaio 2021

  • Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578). La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone la suddetta previsione normativa in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021

  • Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

    In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall’art. 21 del d.lgs.lt. n. 382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio – in attesa della costituzione, al suo interno, di un’apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012 – di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l’indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull’autonomia ed imparzialità di quest’ultimo né, tantomeno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021

  • La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

    La devoluzione al consiglio nazionale forense, quale organo di giurisdizione speciale, delle controversie in materia di sanzioni disciplinari (artt. 16 e 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 25, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale ad essa preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della Carta fondamentale.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 17334 del 17 giugno 2021