In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
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Reclamo elettorale: il deposito nei termini non presuppone la previa notifica ai controinteressati
Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021
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I presupposti della cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito
Anche se la decisione nel merito ben può adottarsi anche in ipotesi di impugnative delle decisioni del C.N.F. in materia elettorale, la cassazione sostitutiva, con pronuncia nel merito, è ammessa solo quando la controversia debba esser decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell’errato giudizio di diritto e non pure quando, per effetto dell’intervento caducatorio della sentenza di legittimità, si renda necessario decidere questioni non esaminate nella pregressa fase di merito con una pronuncia che, non valendo a sostituirne altra precedente, si configura come ulteriore rispetto a quella cassata, quand’anche si debba limitare la conclusione al caso in cui vengano in considerazione questioni di fatto o, a tutto concedere, miste di fatto e di diritto.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021
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Elezioni forensi: il reclamo può essere proposto anche in forma collettiva
Il reclamo proponibile, ai sensi dell’art. 28, comma 12, della L. n. 247 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro – siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante – prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l’ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall’altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all’azione.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021
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Avvocati stabiliti e attività professionale esercitata in regime di monocommittenza
Ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, l’attività professionale svolta a beneficio esclusivo di uno studio legale ovvero del suo titolare (c.d. regime della “monocommittenza”) è pienamente compatibile – in difetto di diversa previsione normativa – con lo status di professionista stabilito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 213 del 26 ottobre 2020
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Avvocati stabiliti: prestazioni giudiziali e stragiudiziali
In forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.Lgs n. 96/2001, è necessario che l’avvocato stabilito agisca di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali. Inoltre, l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato (art. 4 co. 2 del D.Lgs 96/2001). Ne consegue che la domanda di esonero dalla prova attitudinale ben può essere corredata da atti giudiziali che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, risolvendosi detta attività in un’attività stragiudiziale che non necessita dell’intesa con altro avvocato. Infatti, non vi sono limiti alla modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali, sicché anche l’attività stragiudiziale può costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 213 del 26 ottobre 2020
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Masi), sentenza n. 99 del 8 ottobre 2019. -
Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale
Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 213 del 26 ottobre 2020
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Avvocati stabiliti: il termine per decidere sulla domanda di dispensa dalla prova attitudinale è ordinatorio
Il termine trimestrale, entro cui il COA decide sulla domanda di iscrizione all’Albo ordinario con dispensa dalla prova attitudinale ex D.Lgs. 96/2001, è ordinatorio ed è in ogni caso interrotto nella ipotesi di richiesta di chiarimenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 213 del 26 ottobre 2020
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Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 212 del 26 ottobre 2020
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo, elenco o registro forensi
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 212 del 26 ottobre 2020