Autore: admin

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (artt. 52 e 53 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti

    In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • L’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona formula quesito in merito al computo dei due anni consecutivi all’attività per l’iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato. In particolare, viene chiesto se possono essere computati periodo antecedenti a quello in cui viene presentata l’iscrizione nelle liste.

    Come già espresso nel parere del 24 maggio 2017, n. 40, la risposta al quesito è affermativa, non ostando alla cumulabilità dei periodi né il dato normativo (art. 81 del D.P.R. n. 115/02) né apprezzabili esigenze di carattere sistematico o afferenti alla protezione degli interessi coinvolti. A tale approdo si giunge in considerazione della circostanza che il riferimento al requisito della continuatività, ove richiesto, è espressamente previsto. A ciò si aggiunga che l’orientamento anzidetto trova conferma, dal punto di vista generale, anche nel parere di questo Consiglio n. 48 del 20 ottobre 2019 ove, in caso di cancellazione volontaria e successiva reiscrizione nell’albo, è stata affermata la cumulabilità dei relativi periodi ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 81 co. 4 D.P.R. 115/2002 in materia di “Rinnovo elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”.

    Il comma 4 dell’art. 81 del D.P.R. 115/2002, in merito all’elenco recante i nominativi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, prevede che “L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia”.
    L’interpretazione semantica e sistematica della su-riportata previsione conduce a ritenere che il termine “rinnovato” debba intendersi, ragionevolmente, come “aggiornato” nel senso che l’elenco, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve essere aggiornato con l’inserimento delle (nuove) istanze pervenute entro tale termine. Si segnala, altresì, che è opportuno che l’inserimento nell’elenco avvenga senza indugio, ogni qualvolta all’Ordine pervenga una domanda che rispetti i requisiti di cui al DPR 115/2002, seppur la norma indichi quale termine il 31 gennaio di ogni anno. Detto termine, difatti, si reputa che debba essere considerato quale termine – ultimo e finale – ordinatorio entro cui aggiornare l’elenco ma non quello per inserire le istanze, medio tempore, pervenute.
    Fermo restando l’iscritto in possesso dei requisiti debba essere inserito nell’elenco anche prima del rinnovo obbligatorio. Diversamente argomentando si verrebbe a determinare un pregiudizio per coloro che, ad esempio, abbiano maturato il requisito di anzianità di iscrizione all’albo, immediatamente dopo il rinnovo dell’elenco e che sarebbero costretti, pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, ad attendere un tempo anche significativo per l’inserimento nell’elenco.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia formula quesito in merito alla opportunità che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sia esteso al debitore sovra-indebitato ed al gestore della crisi da sovraindebitamento.

    L’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del patrocinio a spese dello Stato è, come noto, tassativamente perimetrato dal D.P.R. 115 del 2002 e ss. mm. e ii.
    Seppur si condivida che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato debba essere esteso anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la legislazione vigente e la giurisprudenza formatasi in materia di applicazione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure alternative alla giurisdizione conducono, allo stato, a non ritenere possibile quanto richiesto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 19 marzo 2021

  • La Camera Penale di Messina si rivolge al Consiglio Nazionale Forense segnalando una prassi ricorrente presso la Prima Sezione del Tribunale di Messina, la cui cancelleria sovente convoca i difensori di ufficio, alcuni giorni prima della udienza, per ogni esigenza di designazione che dovesse sorgere nel caso di assenza del difensore di fiducia o del difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p.

    In particolare il funzionario di cancelleria richiede al Call Center del Centro nomine difensori di ufficio il nominativo di un difensore per il compimento di atti non urgenti con riferimento ad imputati liberi. Successivamente la cancelleria invia una PEC al difensore di ufficio individuato dal call center con allegata convocazione “D’ordine del Presidente” per l’udienza che si celebrerà a distanza di qualche giorno. La Camera Penale di Messina rappresenta altresì di essersi accertata che la predetta convocazione non avviene ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p., ovvero perché un imputato sia rimasto privo di difensore per revoca, rinuncia, incompatibilità, rifiuto o abbandono di difesa, bensì in via preventiva, al fine di garantire la presenza di un difensore di ufficio in udienza che, nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e non già dell’art. 97 comma 1 c.p.p., possa sostituire i difensori eventualmente assenti. Si chiede pertanto al CNF se tale prassi sia da ritenersi conforme al dettato della legge e del Regolamento CNF sulla Difesa di Ufficio.
    La risposta al parere richiesto non può prescindere dalla analisi delle norme di fonte primaria e regolamentare che indicano i criteri per la designazione dei difensori di ufficio.
    L’art. 29 delle disp. di att. al c.p.p., così come modificato dall’art. 1 del d.lvo 6/2015, onera il CNF della predisposizione e dell’aggiornamento, con cadenza trimestrale, dell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio. L’art. 97 comma 2 del c.p.p. così come novellato dal richiamato testo normativo, stabilisce che il difensore di ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 29 disp. att. al c.p.p. I Consigli degli Ordini circondariali predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta della autorità giudiziaria; il CNF fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e alla reperibilità. L’art. 12 del Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio definisce al comma 1 lettera b) il criterio della reperibilità attraverso la predisposizione di liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero. L’art. 15 comma 2 lettere a) e b) del citato Regolamento stabilisce che i Consigli dell’Ordine circondariali devono dotarsi di una lista liberi e di una lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti. La previsione delle liste risponde alla esigenza della autorità giudiziaria, di poter disporre, per le diverse tipologie di procedimenti, di una rosa di difensori che, con riferimento al turno giornaliero riferibile anche alle sostituzioni, hanno l’obbligo di essere reperibili nel caso di assenza del difensore di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p. In buona sostanza, secondo la lettera dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e dell’art. 15 del Regolamento CNF, la turnazione giornaliera serve a “coprire” la necessità di designazione di un difensore di ufficio che sostituisca il difensore assente, versando quindi in ipotesi diversa dalla designazione ex art. 97 comma 1 c.p.p,. che interviene nel caso in cui l’imputato sia rimasto privo del difensore per revoca, rinuncia, incompatibilità di cui all’art. 106 c.p.p., ovvero per rifiuto o abbandono di difesa ai sensi dell’art. 105 c.p.p.
    Ciò premesso la garanzia di reperibilità, che è preciso dovere deontologico del difensore inserito nelle liste richiamate e nella turnazione giornaliera, non può essere inteso quale obbligo generalizzato di “ piantonamento “ delle aule di udienza da parte del difensore di ufficio, pronto ad intervenire se e qualora si realizzi la condizione di momentanea assenza del difensore, laddove non si ritenga integrata la ipotesi di rifiuto o abbandono della difesa che, diversamente, ai sensi dell’art. 105 c.p.p, comporterebbe la nomina di un nuovo “titolare” della difesa di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p. All’evidenza il concetto di reperibilità deve essere correttamente declinato nell’obbligo, per il difensore di ufficio inserito nella apposita lista e con riferimento alla turnazione giornaliera, di immediata rintracciabilità e tempestiva disponibilità a recarsi presso la sede ove la sua presenza sia richiesta . La condizione ipotizzata nel parere proposto dalla Camera Penale di Messina, di un difensore di ufficio chiamato a presenziare in aula– spesso inutilmente – sulla base della mera eventualità che sia assente taluno dei difensori nei processi inseriti nel ruolo di udienza, non risponde ad alcuno dei criteri che il CNF è chiamato annualmente ad individuare e si appalesa fortemente lesivo della dignità e della stessa funzione del difensore di ufficio, il cui ruolo rappresenta fondamentale garanzia di difesa tecnica per coloro che ne siano anche solo momentaneamente privi , in ragione della temporanea assenza del difensore di fiducia o di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo richiede al Consiglio Nazionale Forense un parere circa l’iscrizione al proprio Albo di una Società tra Avvocati della quale ha fornito atto costitutivo e dello statuto in forma anonima.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l’art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Alla luce di quanto innanzi, in ragione del tenore dell’atto costitutivo e dello statuto della STA di cui si discute, va segnalato quanto segue.
    2.1. Innanzitutto, l’art. 7 dell’atto costitutivo della STA sancisce che: “L’amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, che durerà in carica per 3 (tre) anni con i poteri di cui allo statuto”; all’evidenza, dunque, si tratta di una clausola incompatibile con la prescrizione di cui all’art. 4-bis, comma 2, lett. c), a mente del quale “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
    2.2. Sarebbe opportuno, inoltre, valutare i regolamenti richiamati agli artt. 3 e 4 dello Statuto. Nello specifico, nella prospettiva statutaria è prevista l’adozione:
    (i) di un regolamento volto a disciplinare lo scambio mutualistico (art. 3 dello statuto) e, in particolare, “c) i criteri e le modalità affinché la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente”. Al riguardo, si tenga conto che, a differenza delle associazioni professionali (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), nelle STA l’incarico professionale viene conferito alla società, così determinandosi, in deroga al disposto di cui all’art. 2232 c.c., una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società). Nelle STA, dunque l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
    Se, tuttavia, è vero che tale dissociazione è ammessa nelle STA, è altrettanto vero che nulla esclude che la STA ed il cliente raggiungano un accordo negoziale in ragione del quale sia demandata al cliente la scelta del professionista-socio della STA dal quale intende essere concretamente seguito. Pertanto, la regolamentazione cui si riferisce lo statuto oggetto di analisi dovrebbe probabilmente affrontare alcuni temi rilevanti in tal caso; ad esempio, nell’ottica della scelta da parte del cliente del professionista-socio da cui essere seguito, ci si riferisce alla determinazione di un criterio di regolamentazione del rapporto professionale con la STA nel caso di eventuale cessazione dello status di socio in capo al professionista prescelto;
    (ii) di un regolamento volto a disciplinare il finanziamento dei soci alla società (art. 4 dello statuto); in tal senso, infatti, sarà sempre opportuno modulare la “politica” dei finanziamenti dei soci alla società in modo tale da evitare che venga intaccata l’indipendenza e l’autonomia dei soci-avvocati in ragione del potenziale massiccio finanziamento da parte dei soci-investitori; questi ultimi, infatti, divenendo anche creditori della STA, inevitabilmente potrebbero acquisire notevole “potere” endosocietario. In tal senso, il richiamo statutario ad una regolamentazione dei finanziamenti dei soci “finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale” dovrebbe portare a ponderare con attenzione i criteri per porre in giusto equilibrio l’esercizio in maniera indipendente ed autonoma dell’attività forense ed il finanziamento dei soci rivolto a tale specifica finalità sociale.
    2.4. Infine, si segnala che alcune regole proprie delle STA non sono state espressamente richiamate nell’atto costitutivo e nello statuto oggetto di analisi (ci si riferisce al divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o interposta persona, sanzionata con l’esclusione di diritto del socio); tuttavia, ciò non toglie ovviamente che le norme di legge regolanti la materia vanno applicate alla fattispecie concreta.
    3. Ferme le superiori premesse, quindi, si deve sostenere che certamente l’art. 7 dell’atto costitutivo della STA in questione va modificato in coerenza con il dettato dell’art. 4-bis, comma 2, lett. c), secondo cui “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
    Per il resto, onde verificare la compatibilità dell’organizzazione societaria della STA analizzata con la normativa di settore, bisognerebbe altresì verificare se i regolamenti interni (non allegati alla richiesta di parere ed eventualmente già approvati dai soci) siano coerenti la funzione e le regole specifiche dettate dalla legge in materia di Società tra Avvocati.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 marzo 2021