Art. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico

  1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico.
  2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
  3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
  4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.