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  • La sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva delle delibere COA da parte del CNF

    In tema di delibere adottate dal Consiglio dell’Ordine, su specifica istanza di parte il CNF può sospendere cautelarmente il provvedimento impugnato, che sia munito di provvisoria esecutorietà, ogniqualvolta il diritto fatto valere sia assistito da fumus boni iuris in ordine alla sua fondatezza e sussista il periculum di un pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria (Nel caso di specie, trattavasi di delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari stabiliti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente per difetto di entrambi i presupposti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 212 del 26 ottobre 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 176 del 9 ottobre 2020.

  • All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 26 ottobre 2020

  • All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 204 del 26 ottobre 2020

  • All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc

    Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 203 del 26 ottobre 2020

  • L’impugnazione al CNF non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile

    Al giudizio di competenza del Consiglio nazionale forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti del Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 26 ottobre 2020

  • L’impugnazione al CNF non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile

    Al giudizio di competenza del Consiglio nazionale forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti del Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 204 del 26 ottobre 2020

  • L’impugnazione al CNF non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile

    Al giudizio di competenza del Consiglio nazionale forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti del Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 203 del 26 ottobre 2020

  • La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

    La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato. Peraltro, l’indispensabilità dell’audizione non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l’incolpato diritto di sottoporsi all’esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e L. n. 247/2012), giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021

  • Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Collega che ha perso la causa

    L’avvocato deve obiettivamente e serenamente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo: il dovere di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa, e segnatamente nell’adempimento degli obblighi d’informazione connessi all’espletamento del mandato difensivo, imponendosi anche nella corrispondenza con il proprio cliente, nella quale l’eventuale dissenso dalle opinioni espresse o dalle strategie difensive adottate da altri avvocati e la critica di comportamenti processuali o extraprocessuali da questi ultimi tenuti non possono mai eccedere la finalità informativa della comunicazione, che deve risultare non solo veritiera nel contenuto, ma anche pertinente all’adempimento dell’incarico professionale e continente nei toni usati.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021