Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 26, 27 e 33 cdf. Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 26 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 17 Maggio 2018 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 35462 del 19 Novembre 2021 (respinge)