Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali forensi, è inammissibile l’intervento di terzi, in quanto privi di legittimazione ed interesse, salvo eccezioni espressamente previste (Nella specie, trattavasi di cancellazione amministrativa dall’albo). Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34434 del 24 dicembre 2019