Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
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L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
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All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc
Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA
Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un’ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all’uopo nominata, non potendosi ravvisare l’esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta (Nel caso di specie, il ricorrente -già consigliere del COA commissariato- aveva impugnato l’esclusione della propria candidatura ritenendo non operante nei suoi confronti il divieto del terzo mandato consecutivo, sostenendo di avere diritto a completare il quadriennio, e quindi di poter partecipare alle elezioni indette dal Commissario straordinario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 170 del 17 Settembre 2021
NOTA:
IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021. -
Elezioni forensi: la candidatura può inviarsi al COA anche a mezzo PEC, ai sensi del CAD
In tema di elezioni forensi, a pena di irricevibilità, le candidature devono essere presentate al Consiglio dell’ordine mediante dichiarazione cartacea sottoscritta dall’interessato (art. 8, co. 2, L. n. 113/2017), ovvero a mezzo posta elettronica certificata con allegata copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento (art. 65 Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 170 del 17 Settembre 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021. -
Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021
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L’emissione di assegni senza provvista ha rilevanza disciplinare (pur in assenza di una espressa e specifica previsione deontologica dell’illecito)
L’inadempimento derivante dall’emissione di assegni privi di copertura, pur avendo i caratteri di un illecito comune, è, tuttavia, da ricondurre nell’alveo disciplinare, pur in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria, perché -in virtù della c.d. tipicità soltanto tendenziale dell’illecito deontologico- è comunque un comportamento idoneo, per modalità e gravità, a compromettere il rapporto di fiducia con il difensore per la stretta connessione con l’assolvimento dei propri doveri professionali.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, ove infatti non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → Il suddetto art. 9 cdf costituisce una “norma di chiusura” che consente attraverso il sintagma «per quanto possibile», previsto nell’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021
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Il deposito del provvedimento disciplinare a distanza di tempo non vizia la decisione
Nella regolamentazione del giudizio disciplinare non è prevista alcuna sanzione, né tanto meno quella della nullità, per il caso di deposito in ritardo di una sentenza.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021