Autore: admin

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto vanno valorizzati il comportamento resipiscente assunto dall’incolpato nel corso del procedimento, l’assenza di precedenti disciplinari e le circostanze soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.
    (Nel caso di specie, all’incolpata, ritenuta responsabile della violazione degli artt. 9, 16 comma 2 e 27 CDF, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento anche in considerazione della circostanza che le false informazioni sulle ragioni che avevano condotto all’esito infausto del giudizio erano state da lei fornite al cliente con l’intento di salvaguardare la memoria del collega codifensore, suo compagno di vita, deceduto nelle more).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo dinanzi al Consiglio territoriale, e permanente dinanzi al Consiglio nazionale forense

    L’interruzione del termine di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentalí di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di assolvere l’obbligo di formazione continua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • Procedimento disciplinare: il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare, il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione dall’art. 36, co. 6, L. n. 247/12 è tale da ricomprendere, oltre all’incompetenza, anche l’eccesso di potere e la violazione di legge, rispetto ai quali vizi può ben assumere rilevanza il difetto di motivazione o la sua manifesta illogicità; ciò tuttavia deve essere consentito soltanto nei limiti in cui si voglia far emergere (quanto all’eccesso di potere) uno sviamento della decisione rispetto alla funzione demandata al C.N.F. o (quanto alla violazione di legge) una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 360, co. n. 5, c.p.c., anomalia che pertanto si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione priva dei riferimenti normativi asseritamente violati

    Anche in tema di procedimento disciplinare, l’art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. di indicare, a pena d’inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione prolissa, generica e confusa

    Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l’atto così predisposto in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO – VIOLAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2 CDF

    Il Praticante Avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, i quali sono posti a salvaguardia dell’ordinamento generale dello Stato, dell’affidamento della collettività e dell’immagine della classe forense.
    (In applicazione del principio di cui in massima, all’incolpato, condannato in sede penale alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale ed alla violazione delle norme in materia ambientale, è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due anni)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Napolitano), decisione n. 23 del 31 marzo 2021

  • OMESSO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

    L’Avvocato che ometta di sottoscrivere polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale viola il disposto di cui all’art. 16 comma 2 CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

  • LE FALSE RASSICURAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

    L’Avvocato che fornisce alla parte assistita false informazioni sulle ragioni che hanno determinato l’esito infausto del giudizio per la proposizione del quale ha ricevuto mandato viola le norme di cui agli artt. 9 e 27 CDF.
    (Nel caso di specie l’Avvocato, ricevuto il mandato per la proposizione di ricorso al TAR per il riconoscimento nei confronti del datore di lavoro della causa di servizio, aveva falsamente rappresentato al cliente che il ricorso non era stato esaminato in quanto ritenuto dall’AG adita infondato, lasciando intendere in tal modo che nel procedimento amministrativo esistesse il cd. filtro, quando, in realtà, il ricorso era stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 71 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

  • Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

    In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021