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  • Procedimento disciplinare: la mancata sottoscrizione dell’atto di citazione a giudizio da parte del Presidente e del Segretario

    Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, sicché l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’atto di citazione a giudizio per mancanza della sottoscrizione del Presidente e del Segretario CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, peraltro rilevando che la predetta carenza della sottoscrizione non aveva impedito all’incolpato di depositare una memoria difensiva nel procedimento, rendendo, così, certa la riconducibilità dell’atto asseritamente viziato al procedimento e sanandone, quindi, eventuali vizi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • RILEVANZA, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ATTENUATA, DEL COMPORTAMENTO ASSUNTO DALL’INCOLPATO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

    Vanno valorizzate, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare nella misura attenuata, l’ammissione, da parte dell’incolpato, della responsabilità per l’addebito contestatogli e la consapevolezza del disvalore della condotta, manifestata attraverso la formulazione di scuse.
    (In applicazione del principio di cui in massima all’incolpato, riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 36 comma 1 CDF per aver, quale Praticante Avvocato abilitato, utilizzando il titolo di Avvocato, espletato attività giudiziale extra districtum in materia esclusa dalla previsione di cui all’art. 7 della L. n. 479/1999, è stata applicata la sanzione della censura)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – USO DEL TITOLO DI AVVOCATO – VIOLAZIONE DELL’ART. 36 COMMA 1 CDF

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 36 comma 1 CDF il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio che utilizza nello svolgimento dell’attività professionale il titolo di Avvocato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

  • PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA IN SPREGIO DELL’ART. 7 L. 479/1999 – VIOLAZIONE DELL’ART. 36 COMMA 1 CDF

    Si rende responsabile della violazione dell’art. 36 comma 1 CDF il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio il quale, sotto la vigenza della disciplina dettata dall’art. 7 L. n. 479/1999, come sostituito dall’art. 2 terdecies del D.L. 82/2020 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 144/2000, promuove azione esecutiva immobiliare presso AGO extra districtum.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 25 del 19 aprile 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

    Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare in concreto vanno valorizzati il comportamento resipiscente assunto dall’incolpato nel corso del procedimento, l’assenza di precedenti disciplinari e le circostanze soggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione.
    (Nel caso di specie, all’incolpata, ritenuta responsabile della violazione degli artt. 9, 16 comma 2 e 27 CDF, è stata applicata la sanzione dell’avvertimento anche in considerazione della circostanza che le false informazioni sulle ragioni che avevano condotto all’esito infausto del giudizio erano state da lei fornite al cliente con l’intento di salvaguardare la memoria del collega codifensore, suo compagno di vita, deceduto nelle more).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 24 del 14 aprile 2021

  • Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo dinanzi al Consiglio territoriale, e permanente dinanzi al Consiglio nazionale forense

    L’interruzione del termine di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio territoriale la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentalí di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di assolvere l’obbligo di formazione continua).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021

  • Procedimento disciplinare: il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare, il sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione dall’art. 36, co. 6, L. n. 247/12 è tale da ricomprendere, oltre all’incompetenza, anche l’eccesso di potere e la violazione di legge, rispetto ai quali vizi può ben assumere rilevanza il difetto di motivazione o la sua manifesta illogicità; ciò tuttavia deve essere consentito soltanto nei limiti in cui si voglia far emergere (quanto all’eccesso di potere) uno sviamento della decisione rispetto alla funzione demandata al C.N.F. o (quanto alla violazione di legge) una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 360, co. n. 5, c.p.c., anomalia che pertanto si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione priva dei riferimenti normativi asseritamente violati

    Anche in tema di procedimento disciplinare, l’art. 366, co. 1 n. 4, c.p.c. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. di indicare, a pena d’inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione prolissa, generica e confusa

    Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l’atto così predisposto in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41989 del 30 dicembre 2021